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Periodo di prova e illegittimità del recesso

2020-01-24 16:34

Gabriele Mazzuoli

Inquadramento contrattuale, Cessazione del rapporto di lavoro, Periodo di prova,

Datore di lavoro e lavoratore che intendano subordinare l'assunzione definitiva ad un periodo di prova, possono farlo inserendo tale clausola nel cont

Datore di lavoro e lavoratore che intendano subordinare l'assunzione definitiva ad un periodo di prova, possono farlo inserendo tale clausola nel contratto di lavoro.

Nello stesso dovrà essere indicata la durata, nella misura massima prevista dal contratto collettivo, nonché le specifiche mansioni alle quali dovrà essere adibito il lavoratore.

In assenza anche di solo una di queste, e nel caso il datore di lavoro receda per mancato superamento della prova del lavoratore, quest'ultimo potrà richiederne l'illegittimità ed invalidare il licenziamento.

Il licenziamento potrà essere impugnato anche nel caso il lavoratore venga adibito a mansioni diverse da quelle contenute nel patto di prova o nel caso non sia stata effettivamente esperita quando, ad esempio, il lavoratore dimostri che non sia trascorso un lasso di tempo sufficiente per valutare le proprie capacità.

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Assenze per vaccino anti Covid Salvo il caso che la vaccinazione comporti degli effetti collaterali che impediscano l’attività lavorativa, quindi da trattarsi come malattia, i lavoratori che si assentino per l’effettuazione del vaccino saranno tenuti a giustificare l’assenza con ferie e permessi. Infatti, anche se il ricorso alla vaccinazione rappresenta un adempimento volontario di interesse generale, non è prevista una norma specifica che preveda degli specifici permessi per giustificare l’assenza del lavoratore che si sottopone alla somministrazione del vaccino. La normativa in questione prevede infatti solo nel caso che la vaccinazione sia disposta dal datore di lavoro l’equiparazione dell’assenza alle ore di effettivo lavoro. Il D.L. 41/2021 prevede altresì degli specifici permessi retribuiti per il personale scolastico mentre al di fuori di queste casistiche, al fine di evitare che i lavoratori debbano attingere al loro cassetto di ferie e permessi, le assenze dovranno essere regolamentate da specifici accordi aziendali. In ogni caso, in considerazione del fine di interesse generale, l’assenza del lavoratore per adempiere alla somministrazione del vaccino sarà da considerarsi sempre giustificata non potendo il datore di lavoro contrapporsi alla decisione del lavoratore di tutelare la propria salute e quella della collettività