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Malattia causata da disposizioni aziendali esclusa dal comporto.

2021-02-15 13:00

Gabriele Mazzuoli

Tutele previdenziali e assistenziali, Malattia,

La malattia del lavoratore causata da una condotta aziendale non rientra nel periodo di conservazione del posto per malattia.E’ questa l’esito della s

 

La malattia del lavoratore causata da una condotta aziendale non rientra nel periodo di conservazione del posto per malattia.

E’ questa l’esito della sentenza del 5 febbraio 2021 pronunciata dal Tribunale di Busto Arsizio, che ha annullato il licenziamento del lavoratore intimato dall’azienda per superamento del periodo di comporto per malattia.

Nella fattispecie rientrano le casistiche escluse dal riconoscimento della malattia professionale, che comunque risultano imputabili ad incarichi e/o mansioni che possano compromettere la salute del lavoratore.

Il datore di lavoro ha infatti, ai sensi dell’art.2087 del c.c., l’obbligo di adottare le misure di sicurezza più idonee per tutelare la salute del lavoratore, per cui ogni mancata precauzione che comporti il pregiudizio della salute del lavoratore comporterebbe l’esclusione dal periodo di comporto per la malattia relativa e la possibilità da parte del medesimo di impugnazione del licenziamento in caso di recesso intimato a causa del superamento del periodo tutelato.

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Assenze per vaccino anti Covid Salvo il caso che la vaccinazione comporti degli effetti collaterali che impediscano l’attività lavorativa, quindi da trattarsi come malattia, i lavoratori che si assentino per l’effettuazione del vaccino saranno tenuti a giustificare l’assenza con ferie e permessi. Infatti, anche se il ricorso alla vaccinazione rappresenta un adempimento volontario di interesse generale, non è prevista una norma specifica che preveda degli specifici permessi per giustificare l’assenza del lavoratore che si sottopone alla somministrazione del vaccino. La normativa in questione prevede infatti solo nel caso che la vaccinazione sia disposta dal datore di lavoro l’equiparazione dell’assenza alle ore di effettivo lavoro. Il D.L. 41/2021 prevede altresì degli specifici permessi retribuiti per il personale scolastico mentre al di fuori di queste casistiche, al fine di evitare che i lavoratori debbano attingere al loro cassetto di ferie e permessi, le assenze dovranno essere regolamentate da specifici accordi aziendali. In ogni caso, in considerazione del fine di interesse generale, l’assenza del lavoratore per adempiere alla somministrazione del vaccino sarà da considerarsi sempre giustificata non potendo il datore di lavoro contrapporsi alla decisione del lavoratore di tutelare la propria salute e quella della collettività