La malattia del lavoratore causata da una condotta aziendale non rientra nel periodo di conservazione del posto per malattia.
E’ questa l’esito della sentenza del 5 febbraio 2021 pronunciata dal Tribunale di Busto Arsizio, che ha annullato il licenziamento del lavoratore intimato dall’azienda per superamento del periodo di comporto per malattia.
Nella fattispecie rientrano le casistiche escluse dal riconoscimento della malattia professionale, che comunque risultano imputabili ad incarichi e/o mansioni che possano compromettere la salute del lavoratore.
Il datore di lavoro ha infatti, ai sensi dell’art.2087 del c.c., l’obbligo di adottare le misure di sicurezza più idonee per tutelare la salute del lavoratore, per cui ogni mancata precauzione che comporti il pregiudizio della salute del lavoratore comporterebbe l’esclusione dal periodo di comporto per la malattia relativa e la possibilità da parte del medesimo di impugnazione del licenziamento in caso di recesso intimato a causa del superamento del periodo tutelato.
