Nell’ambito delle misure di contenimento dei contagi da Coronavirus sui luoghi di lavoro, i datori di lavoro sono tenuti ad adottare le procedure previste dai protocolli di sicurezza anti-Covid e ad informare i lavoratori delle disposizioni in atto previste dalle Autorità sanitarie alle quali i lavoratori dovranno attenersi.
Tuttavia anche a fronte del rispetto di tutte le misure di tutela previste, particolari criticità potrebbero verificarsi nei casi dipendenti che si trovino in una situazione di potenziale rischio di contrarre il virus.
Tra queste, nel caso il lavoratore abbia febbre o sintomi riconducibili al Covid-19 dovrà necessariamente rimanere isolato presso la sua abitazione, provvedendo ad avvisare il proprio medico di famiglia. Nel caso invece i sintomi compaiano sul luogo di lavoro, il lavoratore dovrà avvisare immediatamente il datore di lavoro o il suo superiore che dovrà provvedere ad isolarlo dagli altri lavoratori per il tempo necessario per organizzare il trasporto in sicurezza presso il proprio domicilio.
Qualora il lavoratore non abbia febbre o sintomi ma sia entrato in contatto con un soggetto positivo al virus lo stesso dovrà segnalarlo all’azienda e non dovrà recarsi al lavoro. Nel caso il contatto avvenga sul luogo di lavoro il lavoratore dovrà essere allontanato al fine di mettersi in contatto con il proprio medico che, valutata la situazione del caso potrà disporre l’isolamento o la quarantena.
Il lavoratore che invece si sia trovato a contatto con un caso sospetto di Covid-19, ma non accertato da alcun riscontro medico, potrà svolgere normalmente la propria attività se pur nel rispetto di tutte le accortezze utili a salvaguardare la propria salute e quella dei colleghi.
Da precisare che in caso di lavoratore messo in quarantena, allo stesso sarà riconosciuta la tutela economica per malattia dovuta dall’INPS che tuttavia non spetterà nel caso il medesimo possa svolgere da casa la prestazione lavorativa in modalità agile. Analoga esclusione opererà in caso di limitazioni agli spostamenti disposti da ordinanze locali, dato che il riconoscimento della quarantena e della relativa indennità economica per malattia è dovuta solo nel caso di provvedimento rilasciato da un operatore di sanità pubblica.
