Il trattamento di dati sensibili del lavoratore, quali i dati biometrici può ritenersi giustificato solo in particolari casi.
Infatti i dati genetici, biometrici e relativi alla salute del lavoratore possono essere utilizzati solo alle condizioni dell’art.9 GDPR, conformemente alle misure di tutela previste dal Garante della privacy.
Ad esempio, salvo particolari eccezioni, è da considerarsi preclusa la possibilità di ricorrere alla rilevazione presenze tramite dati biometrici in quanto tale misura non risulta conforme ai principi di necessità e proporzionalità, la cui finalità può essere raggiunta con mezzi meno invasivi sulla privacy del lavoratore.
Diversamente, è stato ritenuto proporzionato l’uso dei dati biometrici per l’accesso ad aree, riservate, segrete o ad elevato rischio di incendio ed esplosione.
