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Congedo straordinario assistenza - requisiti e comportamento illecito del lavoratore.

2020-05-17 23:45

Gabriele Mazzuoli

Tutele previdenziali e assistenziali, Permessi, congedi, assenze, Assistenza disabili,

Nell'ambito dell'assistenza a familiari con handicap grave, il D.lgs.151/2001 prevede la possibilità per il lavoratore di assentarsi dal lavoro per as

 

Nell'ambito dell'assistenza a familiari con handicap grave, il D.lgs.151/2001 prevede la possibilità per il lavoratore di assentarsi dal lavoro per assistere il familiare disabile, usufruendo di un congedo della durata massima di 2 anni retribuito dall'INPS.

Per poter usufruire del congedo in questione, il lavoratore dovrà attestare la convivenza con il familiare da assistere al quale dovrà inoltre prestare un assistenza permanente e continuativa, utile a supportarlo nella sfera personale e di relazione.

La disposizione in questione è contenuta nella sentenza della Corte di Cassazione n. 19580/2019, che in merito dispone che l'assistenza se pur non va intesa come esclusiva, ossia tale da impedire al lavoratore alle proprie esigenze personali, deve però mantenere i caratteri di una cura continuata e globale del familiare.

Il lavoratore che non rispetti tali indicazioni o che comunque usufruisca del congedo in maniera illecita, si troverà a dover rispondere nei confronti di due soggetti. Da un parte l'istituto previdenziale andrà valutato in due diversi ambiti. Da una parte nei confronti del datore e dall'altra nei confronti dell'istituto previdenziale.

Nei confronti dell'Inps per l'indebita percezione dell'indennità relativa al congedo, mentre nei confronti del datore di lavoro, anche se non diretto destinatario dell'erogazione dell'indennità, andrà valutata la condotta del lavoratore ai fini disciplinari.

Infatti, anche se l'indennità è a carico dell'istituto previdenziale il comportamento del lavoratore comporterebbe nei confronti del datore di lavoro, oltre alla mancata prestazione lavorativa continuata nel tempo con conseguente disagio e riorganizzazione aziendale, anche la violazione dell'obbligo di fedeltà di cui all' art.2105 c.c. , che a seconda della gravità del caso potrà integrare giusta causa di licenziamento.

 

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Assenze per vaccino anti Covid Salvo il caso che la vaccinazione comporti degli effetti collaterali che impediscano l’attività lavorativa, quindi da trattarsi come malattia, i lavoratori che si assentino per l’effettuazione del vaccino saranno tenuti a giustificare l’assenza con ferie e permessi. Infatti, anche se il ricorso alla vaccinazione rappresenta un adempimento volontario di interesse generale, non è prevista una norma specifica che preveda degli specifici permessi per giustificare l’assenza del lavoratore che si sottopone alla somministrazione del vaccino. La normativa in questione prevede infatti solo nel caso che la vaccinazione sia disposta dal datore di lavoro l’equiparazione dell’assenza alle ore di effettivo lavoro. Il D.L. 41/2021 prevede altresì degli specifici permessi retribuiti per il personale scolastico mentre al di fuori di queste casistiche, al fine di evitare che i lavoratori debbano attingere al loro cassetto di ferie e permessi, le assenze dovranno essere regolamentate da specifici accordi aziendali. In ogni caso, in considerazione del fine di interesse generale, l’assenza del lavoratore per adempiere alla somministrazione del vaccino sarà da considerarsi sempre giustificata non potendo il datore di lavoro contrapporsi alla decisione del lavoratore di tutelare la propria salute e quella della collettività