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Formazione finanziata come alternativa alla cassa integrazione

2020-06-13 15:20

Gabriele Mazzuoli

Tutele previdenziali e assistenziali, Formazione del lavoratore, Cassa integrazione,

Oltre al ricorso agli ordinari ammortizzatori sociali le imprese, nell’anno 2020, potranno avvalersi di una modalità di formazione finanziata introdot

Oltre al ricorso agli ordinari ammortizzatori sociali le imprese, nell’anno 2020, potranno avvalersi di una modalità di formazione finanziata introdotta dal D.L. 34/2020, utile a consentire alle stesse una progressiva ripresa economica.

In caso di mutate esigenze organizzative, previa stipula di contratti collettivi aziendali con le organizzazioni più rappresentative sul piano nazionale, sarà possibile rimodulare gli orari di lavoro dei dipendenti al fine di destinare parte dell’orario contrattuale per specifici progetti di formazione. Le disposizioni in questione tuttavia non sono rivolte alla generalità delle aziende, ma solo alle imprese e pertanto non potranno essere utilizzate dai professionisti o chi non rivesta la qualifica di impresa.

Mediante tale accordi le parti potranno intervenire sulla definizione dei piani formativi secondo modalità ed articolazione degli orari che riterranno più opportune, nel rispetto dell'orario contrattuale che rimarrà inalterato.

L’intervento avrà la duplice funzione di far acquisire nuove capacità professionali ai lavoratori, utili allo sviluppo economico dell’impresa, garantendo loro un sostegno economico a fronte delle attività formative svolte.

I compensi e gli oneri per le ore di formazione svolte saranno a carico del “Fondo nuove competenze” istituito presso l’ANPAL, che potrà essere finanziato con parte delle risorse destinate ai Fondi interprofessionali e per la formazione.

A titolo di esempio, un’impresa che non riesca a reimpiegare interamente i propri lavoratori potrà ricorrere a percorsi formativi per integrare le ore di mancata attività lavorativa le cui indennità, unitamente ai contributi relativi, saranno a carico del menzionato Fondo.

Affinchè la disposizione diventi pienamente operativa sarà necessario un decreto del Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, che dovrà definire criteri e modalità della formazione che si ritiene possa essere anche di tipo “on the job”.

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Assenze per vaccino anti Covid Salvo il caso che la vaccinazione comporti degli effetti collaterali che impediscano l’attività lavorativa, quindi da trattarsi come malattia, i lavoratori che si assentino per l’effettuazione del vaccino saranno tenuti a giustificare l’assenza con ferie e permessi. Infatti, anche se il ricorso alla vaccinazione rappresenta un adempimento volontario di interesse generale, non è prevista una norma specifica che preveda degli specifici permessi per giustificare l’assenza del lavoratore che si sottopone alla somministrazione del vaccino. La normativa in questione prevede infatti solo nel caso che la vaccinazione sia disposta dal datore di lavoro l’equiparazione dell’assenza alle ore di effettivo lavoro. Il D.L. 41/2021 prevede altresì degli specifici permessi retribuiti per il personale scolastico mentre al di fuori di queste casistiche, al fine di evitare che i lavoratori debbano attingere al loro cassetto di ferie e permessi, le assenze dovranno essere regolamentate da specifici accordi aziendali. In ogni caso, in considerazione del fine di interesse generale, l’assenza del lavoratore per adempiere alla somministrazione del vaccino sarà da considerarsi sempre giustificata non potendo il datore di lavoro contrapporsi alla decisione del lavoratore di tutelare la propria salute e quella della collettività