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Lavori usuranti

2020-05-18 21:16

Gabriele Mazzuoli

Tutele previdenziali e assistenziali, Orario di lavoro, Lavoro notturno, Pensionamento anticipato,

Nel rispetto della tutela della salute e dell'integrità psico/fisica dei lavoratori, i mezzi e le condizioni di lavoro devono rispettare determinati l

Nel rispetto della tutela della salute e dell'integrità psico/fisica dei lavoratori, i mezzi e le condizioni di lavoro devono rispettare determinati limiti di sicurezza, cosi come individuati dai D.Lgss 81/2008 - 106/2009 e successivi decreti integrativi.

Pur nel rispetto di tali disposizioni, alcune lavorazioni presentano particolari condizioni di gravosita da essere considerati usuranti e per le quali la legge riconosce ulteriori forne di tutela.

Rientrano tra le lavorazioni gravose quelle svolte nelle cave, gallerie miniere, lavori espletati con esposizione ad alte temperature, con lavorazioni a catena ecc.

Tra queste figura inoltre il lavoro notturno, se svolto per un orario continuato di almeno 6 ore nella fascia notturna e per un numero di almeno 64 notti all'anno. Lo stesso riconoscimento spetta ai lavoratori che nell'intero anno effettuino prestazioni lavorative per 3 ore nella fascia oraria tra la mezzanotte e le cinque del mattino.

Il ricorso al lavoro notturno è inoltro soggetto ad una serie di limitazioni per il datore di lavoro, quali ad esempio l'adibizione a visite mediche preventive e periodiche dei lavoratori nonche divieti per alcune categorie di prestatori, come ad esempio donne in stato di gravidanza o minori.

In materia li lavori usuranti il nostro ordinamento prevede per gli addetti ai lavorazioni faticose e pesanti.rientranti nella normativain questione, l'accesso al trattamento pensionistico in maiera anticipata, rispetto a quello previsto per la pensione di vecchiaia.

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Assenze per vaccino anti Covid Salvo il caso che la vaccinazione comporti degli effetti collaterali che impediscano l’attività lavorativa, quindi da trattarsi come malattia, i lavoratori che si assentino per l’effettuazione del vaccino saranno tenuti a giustificare l’assenza con ferie e permessi. Infatti, anche se il ricorso alla vaccinazione rappresenta un adempimento volontario di interesse generale, non è prevista una norma specifica che preveda degli specifici permessi per giustificare l’assenza del lavoratore che si sottopone alla somministrazione del vaccino. La normativa in questione prevede infatti solo nel caso che la vaccinazione sia disposta dal datore di lavoro l’equiparazione dell’assenza alle ore di effettivo lavoro. Il D.L. 41/2021 prevede altresì degli specifici permessi retribuiti per il personale scolastico mentre al di fuori di queste casistiche, al fine di evitare che i lavoratori debbano attingere al loro cassetto di ferie e permessi, le assenze dovranno essere regolamentate da specifici accordi aziendali. In ogni caso, in considerazione del fine di interesse generale, l’assenza del lavoratore per adempiere alla somministrazione del vaccino sarà da considerarsi sempre giustificata non potendo il datore di lavoro contrapporsi alla decisione del lavoratore di tutelare la propria salute e quella della collettività