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Somministrazione di lavoro illecita

2020-01-31 17:06

Gabriele Mazzuoli

Inquadramento contrattuale, Rapporti speciali, Tributi, contributi e versamenti, Aspetti/adempimenti fiscali, Somministrazione di lavoro, Appalti,

Nell’ambito delle attività di contrasto all’illecita somministrazione di manodopera, il decreto fiscale 2020 ha introdotto nuove regole in materia di

Nell’ambito delle attività di contrasto all’illecita somministrazione di manodopera, il decreto fiscale 2020 ha introdotto nuove regole in materia di ritenute fiscali per appaltatori/affidatari di opere e servizi.

Il committente che provveda ad affidare il compimento di un opera ad un azienda appaltatrice, dell’importo di almeno € 200.000 nel quale siano impiegati prevalentemente lavoratori presso le sedi del committente, prima di procedere al pagamento del corrispettivo sarà tenuto alla verifica dell’avvenuto versamento da parte dell’appaltatore delle ritenute fiscali dei lavoratori impiegati nell’appalto, richiedendo copia dei pagamenti all’impresa appaltatrice.

In caso di omesso versamento o mancata comunicazione da parte dell’azienda appaltatrice al committente, quest’ultimo dovrà sospendere il pagamento delle fatture relative per tutto il perdurare dell’inadempimento.

Mentre in caso di mancata verifica da parte del committente verrà applicata a suo carico una sanzione di importo variabile, che nella misura massima sarà pari al 30% delle ritenute non versate dall’impresa appaltatrice.

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Assenze per vaccino anti Covid Salvo il caso che la vaccinazione comporti degli effetti collaterali che impediscano l’attività lavorativa, quindi da trattarsi come malattia, i lavoratori che si assentino per l’effettuazione del vaccino saranno tenuti a giustificare l’assenza con ferie e permessi. Infatti, anche se il ricorso alla vaccinazione rappresenta un adempimento volontario di interesse generale, non è prevista una norma specifica che preveda degli specifici permessi per giustificare l’assenza del lavoratore che si sottopone alla somministrazione del vaccino. La normativa in questione prevede infatti solo nel caso che la vaccinazione sia disposta dal datore di lavoro l’equiparazione dell’assenza alle ore di effettivo lavoro. Il D.L. 41/2021 prevede altresì degli specifici permessi retribuiti per il personale scolastico mentre al di fuori di queste casistiche, al fine di evitare che i lavoratori debbano attingere al loro cassetto di ferie e permessi, le assenze dovranno essere regolamentate da specifici accordi aziendali. In ogni caso, in considerazione del fine di interesse generale, l’assenza del lavoratore per adempiere alla somministrazione del vaccino sarà da considerarsi sempre giustificata non potendo il datore di lavoro contrapporsi alla decisione del lavoratore di tutelare la propria salute e quella della collettività