La Legge di Bilancio per l’anno 2022 ha apportato alcune modifiche all’attuale sistema di tassazione ed incentivi fiscali e previdenziali che hanno già avuto effetto nelle buste paga di gennaio da poco trascorso.
Il bonus relativo al Trattamento integrativo di € 100, D.L. 03/2020 (che ha sostituito l’ex bonus Renzi), viene mantenuto per i redditi fino a € 15.000 mentre per i redditi superiori - fino ad € 28.000 - spetterà solo per casi marginali a condizione che il contribuente, scontando tutte le detrazioni spettanti (mutui, figli, spese sanitarie ecc.), sia a debito di imposta. Oltre € 28.000 il bonus in questione non spetterà più.
Il provvedimento in questione non deve essere ritenuto svantaggioso in maniera assoluta, per il fatto che la L.234/2021 ha infatti provveduto a rimodulare gli scaglioni per il calcolo progressivo dell’imposta prevedendo detrazioni da lavoro dipendente più corpose che in fin dei conti determinano un risparmio per tutti i contribuenti (soprattutto nelle fasce di reddito medio/alte), anche in considerazione della perdita del trattamento integrativo D.L. 03/2020. Inoltre, come ulteriore misura di sconto, i dipendenti con imponibile contributivo mensile fino ad € 2692,00 beneficeranno inoltre di una riduzione di 0,8 punti percentuali sull’aliquota contributiva a loro carico.
Cambia anche il meccanismo delle detrazioni e indennità per figli a carico, che dal mese di marzo confluiranno nell’assegno unico che verrà erogato ai contribuenti direttamente dall’INPS mentre permarranno gli attuali sconti di imposta e gli assegni familiari per gli altri familiari.
