Labour and Laws 

Consulenza del Lavoro - HR management

immaginesvg

 

Info e contatti

 

Gabriele Mazzuoli

 

phone : 388/9288117

 

email: info@labourandlaws.com

 

Info e contatti

 

Gabriele Mazzuoli

 

phone : 388/9288117

 

email: info@labourandlaws.com

Info e contatti

Info e contatti

privacy-policy

 

 

 

 

 

cookie-policy

My blog

Disposizioni fiscali e previdenziali Legge di Bilancio 2022

2022-02-14 16:50

Gabriele Mazzuoli

Tributi, contributi e versamenti, Aspetti/adempimenti fiscali, Detassazione,

La Legge di Bilancio per l’anno 2022 ha apportato alcune modifiche all’attuale sistema di tassazione ed incentivi fiscali e previdenziali che hanno gi

La Legge di Bilancio per l’anno 2022 ha apportato alcune modifiche all’attuale sistema di tassazione ed incentivi fiscali e previdenziali che hanno già avuto effetto nelle buste paga di gennaio da poco trascorso.
Il bonus relativo al Trattamento integrativo di € 100, D.L. 03/2020 (che ha sostituito l’ex bonus Renzi), viene mantenuto per i redditi fino a € 15.000 mentre per i redditi superiori - fino ad € 28.000 - spetterà solo per casi marginali a condizione che il contribuente, scontando tutte le detrazioni spettanti (mutui, figli, spese sanitarie ecc.), sia a debito di imposta. Oltre € 28.000 il bonus in questione non spetterà più.
Il provvedimento in questione non deve essere ritenuto svantaggioso in maniera assoluta, per il fatto che la L.234/2021 ha infatti provveduto a rimodulare gli scaglioni per il calcolo progressivo dell’imposta prevedendo detrazioni da lavoro dipendente più corpose che in fin dei conti determinano un risparmio per tutti i contribuenti (soprattutto nelle fasce di reddito medio/alte), anche in considerazione della perdita del trattamento integrativo D.L. 03/2020. Inoltre, come ulteriore misura di sconto, i dipendenti con imponibile contributivo mensile fino ad € 2692,00 beneficeranno inoltre di una riduzione di 0,8 punti percentuali sull’aliquota contributiva a loro carico.
Cambia anche il meccanismo delle detrazioni e indennità per figli a carico, che dal mese di marzo confluiranno nell’assegno unico che verrà erogato ai contribuenti direttamente dall’INPS mentre permarranno gli attuali sconti di imposta e gli assegni familiari per gli altri familiari.

legge-bilancio.jpeg

Assenze per vaccino anti Covid Salvo il caso che la vaccinazione comporti degli effetti collaterali che impediscano l’attività lavorativa, quindi da trattarsi come malattia, i lavoratori che si assentino per l’effettuazione del vaccino saranno tenuti a giustificare l’assenza con ferie e permessi. Infatti, anche se il ricorso alla vaccinazione rappresenta un adempimento volontario di interesse generale, non è prevista una norma specifica che preveda degli specifici permessi per giustificare l’assenza del lavoratore che si sottopone alla somministrazione del vaccino. La normativa in questione prevede infatti solo nel caso che la vaccinazione sia disposta dal datore di lavoro l’equiparazione dell’assenza alle ore di effettivo lavoro. Il D.L. 41/2021 prevede altresì degli specifici permessi retribuiti per il personale scolastico mentre al di fuori di queste casistiche, al fine di evitare che i lavoratori debbano attingere al loro cassetto di ferie e permessi, le assenze dovranno essere regolamentate da specifici accordi aziendali. In ogni caso, in considerazione del fine di interesse generale, l’assenza del lavoratore per adempiere alla somministrazione del vaccino sarà da considerarsi sempre giustificata non potendo il datore di lavoro contrapporsi alla decisione del lavoratore di tutelare la propria salute e quella della collettività