Labour and Laws 

Consulenza del Lavoro - HR management

immaginesvg

 

Info e contatti

 

Gabriele Mazzuoli

 

phone : 388/9288117

 

email: info@labourandlaws.com

 

Info e contatti

 

Gabriele Mazzuoli

 

phone : 388/9288117

 

email: info@labourandlaws.com

Info e contatti

Info e contatti

privacy-policy

 

 

 

 

 

cookie-policy

My blog

Legge di Bilancio 2021

2021-01-03 23:00

Gabriele Mazzuoli

Tutele previdenziali e assistenziali, Inquadramento contrattuale, Agevolazioni contributive, Covid-19, Cassa integrazione, Contratti a tempo determinato, Cessazione del rapporto di lavoro,

Le disposizioni normative in materia di lavoro si arricchiscono ulteriormente con la pubblicazione della Legge di bilancio n.178/2020, che conferma pe

Le disposizioni normative in materia di lavoro si arricchiscono ulteriormente con la pubblicazione della Legge di bilancio n.178/2020, che conferma per il 2021 alcune delle disposizioni già esistenti e ne introduce di nuove volte a supportare aziende e lavoratori.

Tra queste viene prorogato fino a tutto l’anno 2022 l’incentivo per i datori di lavoro relativo alle assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato di giovani under 35, già previsto dalla L.205/2017, che viene inoltre incrementato fino alla misura di € 6.000 annui da usufruire in massimo di 36 mesi. La durata viene inoltre aumentata a 48 mesi per le assunzioni effettuate presso unità produttive di alcune regioni svantaggiate.

Anche l’agevolazione contributiva della L.92/2012, prevista in misura ridotta per l’assunzione di donne svantaggiate, dal 1° gennaio 2021 e per tutto il 2022 verrà aumentata fino alla misura del 100% dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dal datore di lavoro. L’incentivo sarà dovuto per massimo 18 mesi fino al limite di € 6.000 annui e dovrà comportare un incremento occupazionale.

In materia di cassa integrazione, viene concessa alle aziende la possibilità di richiedere ulteriori 12 settimane di cassa integrazione causa Covid da usufruire entro il 31/03/2021 per le aziende rientranti nella cassa integrazione ordinaria, mentre per quelle rientranti nelle procedure di cassa integrazione in deroga o assegno ordinario il periodo viene esteso fino alla data del 30/06/2021. Alla stregua dei precedenti Decreti Agosto e Ristori, per i datori di lavoro che non usufruiscano delle 12 settimane di cassa integrazione sarà riconosciuto un esonero contributivo, commisurato alle ore di cassa integrazione fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, da usufruire per 8 settimane ed entro il 31/03/2020.

In considerazione delle menzionate tutele viene prorogato il blocco dei licenziamenti per motivi produttivi fino al 31/03/2021 e, per favorire il contenimento dell’occupazione a termine, viene posticipato alla medesima data la possibilità di prorogare i contratti a tempo determinato anche in assenza delle causali individuate dal D.lgs 81/2015.

operai-1611484374.jpg

Assenze per vaccino anti Covid Salvo il caso che la vaccinazione comporti degli effetti collaterali che impediscano l’attività lavorativa, quindi da trattarsi come malattia, i lavoratori che si assentino per l’effettuazione del vaccino saranno tenuti a giustificare l’assenza con ferie e permessi. Infatti, anche se il ricorso alla vaccinazione rappresenta un adempimento volontario di interesse generale, non è prevista una norma specifica che preveda degli specifici permessi per giustificare l’assenza del lavoratore che si sottopone alla somministrazione del vaccino. La normativa in questione prevede infatti solo nel caso che la vaccinazione sia disposta dal datore di lavoro l’equiparazione dell’assenza alle ore di effettivo lavoro. Il D.L. 41/2021 prevede altresì degli specifici permessi retribuiti per il personale scolastico mentre al di fuori di queste casistiche, al fine di evitare che i lavoratori debbano attingere al loro cassetto di ferie e permessi, le assenze dovranno essere regolamentate da specifici accordi aziendali. In ogni caso, in considerazione del fine di interesse generale, l’assenza del lavoratore per adempiere alla somministrazione del vaccino sarà da considerarsi sempre giustificata non potendo il datore di lavoro contrapporsi alla decisione del lavoratore di tutelare la propria salute e quella della collettività