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Ripristino delle tutele per i lavoratori fragili

2020-12-28 14:00

Gabriele Mazzuoli

Tutele previdenziali e assistenziali, Covid-19, Malattia, Assistenza disabili,

Il vuoto normativo rimasto irrisolto anche dopo l'emissione dei Decreti Ristori, che negli ultimi mesi del 2020 ha lasciato senza tutele migliaia di l

Il vuoto normativo rimasto irrisolto anche dopo l'emissione dei Decreti Ristori, che negli ultimi mesi del 2020 ha lasciato senza tutele migliaia di lavoratori fragili, viene colmato dalle previsioni normative della legge di bilancio per l’anno 2021 che reintroduce le misure di sostegno disposte inizialmente dal Decreto Cura per l’Italia.

Le assenze causa Covid dei lavoratori a rischio da immunodepressione, da esiti da patologie oncologiche o soggetti a terapia salvavita, fino alla data del 15/10/2020 sono state equiparate al ricovero ospedaliero con l’indennizzo relativo alla tutela economica della malattia. Successivamente a tale data, fino al 31/12/2020, la medesima tutela non è stata più riconosciuta in luogo della possibilità di svolgere la prestazione lavorativa in smart working, anche mediante l’adibizione a diversa mansione, o lo svolgimento di attività di formazione professionale anche da remoto.

La disposizione normativa in questione lascia però sprovvisti di tutele fino a fine 2020 molti lavoratori fragili che non possano svolgere la loro attività in maniera “agile”.

La legge di bilancio per l’anno 2021 intende sopperire a tale mancanza reintroducendo, dal 01/01/2021 fino al 28/02/2021, il riconoscimento dell’indennità di malattia per le assenze dei lavoratori fragili che non possano accedere allo smart-working.

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Assenze per vaccino anti Covid Salvo il caso che la vaccinazione comporti degli effetti collaterali che impediscano l’attività lavorativa, quindi da trattarsi come malattia, i lavoratori che si assentino per l’effettuazione del vaccino saranno tenuti a giustificare l’assenza con ferie e permessi. Infatti, anche se il ricorso alla vaccinazione rappresenta un adempimento volontario di interesse generale, non è prevista una norma specifica che preveda degli specifici permessi per giustificare l’assenza del lavoratore che si sottopone alla somministrazione del vaccino. La normativa in questione prevede infatti solo nel caso che la vaccinazione sia disposta dal datore di lavoro l’equiparazione dell’assenza alle ore di effettivo lavoro. Il D.L. 41/2021 prevede altresì degli specifici permessi retribuiti per il personale scolastico mentre al di fuori di queste casistiche, al fine di evitare che i lavoratori debbano attingere al loro cassetto di ferie e permessi, le assenze dovranno essere regolamentate da specifici accordi aziendali. In ogni caso, in considerazione del fine di interesse generale, l’assenza del lavoratore per adempiere alla somministrazione del vaccino sarà da considerarsi sempre giustificata non potendo il datore di lavoro contrapporsi alla decisione del lavoratore di tutelare la propria salute e quella della collettività