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Più flessibilità per i contratti a termine.

2021-04-19 11:42

Gabriele Mazzuoli

Inquadramento contrattuale, Contratti a tempo determinato,

La disciplina del contratto a termine, da sempre al centro di evoluzioni normative, ha subito un ulteriore stravolgimento nel periodo della pandemia a

La disciplina del contratto a termine, da sempre al centro di evoluzioni normative, ha subito un ulteriore stravolgimento nel periodo della pandemia a seguito di interventi derogatori volti a contenere l’occupazione anche quella non stabile.

Dalla legge di conversione del Decreto Cura Italia fino all’ultimo Decreto Sostegni, la legislazione in materia è intervenuta più volte al fine di superare le limitazioni previste dal Decreto Dignità.

Ad oggi, fino al 31/12/2021, è prevista la possibilità di prorogare o rinnovare i contratti a termine senza ricorrere alle causali del D.L.87/2018. E’ inoltre prevista la possibilità di superare il numero massimo di proroghe previste per legge o instaurare un nuovo contratto a termine senza il rispetto della pausa minima prevista dal Decreto Dignità, senza che ciò comporti la conversione in contratto a tempo indeterminato.

In considerazione del fatto che il contratto a termine rappresenta uno dei principali canali di ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, è al vaglio l’ipotesi di un restyling della normativa relativa volto ad una maggior flessibilità di utilizzo e ad attenuarne il maggior costo del lavoro. 

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Assenze per vaccino anti Covid Salvo il caso che la vaccinazione comporti degli effetti collaterali che impediscano l’attività lavorativa, quindi da trattarsi come malattia, i lavoratori che si assentino per l’effettuazione del vaccino saranno tenuti a giustificare l’assenza con ferie e permessi. Infatti, anche se il ricorso alla vaccinazione rappresenta un adempimento volontario di interesse generale, non è prevista una norma specifica che preveda degli specifici permessi per giustificare l’assenza del lavoratore che si sottopone alla somministrazione del vaccino. La normativa in questione prevede infatti solo nel caso che la vaccinazione sia disposta dal datore di lavoro l’equiparazione dell’assenza alle ore di effettivo lavoro. Il D.L. 41/2021 prevede altresì degli specifici permessi retribuiti per il personale scolastico mentre al di fuori di queste casistiche, al fine di evitare che i lavoratori debbano attingere al loro cassetto di ferie e permessi, le assenze dovranno essere regolamentate da specifici accordi aziendali. In ogni caso, in considerazione del fine di interesse generale, l’assenza del lavoratore per adempiere alla somministrazione del vaccino sarà da considerarsi sempre giustificata non potendo il datore di lavoro contrapporsi alla decisione del lavoratore di tutelare la propria salute e quella della collettività