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Lavoro agile - termine stato emergenza - diritti e doveri aziende e lavoratori.

2020-10-05 14:30

Gabriele Mazzuoli

Covid-19, Lavoro agile, Organizzazione aziendale,

Il lavoro agile, introdotto con la L.81/2017 e scarsamente considerato fino lo scorso anno, ha trovato concreta applicazione solo a seguito dell'emerg


Il lavoro agile, introdotto con la L.81/2017 e scarsamente considerato fino lo scorso anno, ha trovato concreta applicazione solo a seguito dell'emergenza Covid-19 che ne ha determinato la massima diffusione.
Dall'inizio del periodo di lockdown fino ad oggi si è rivelato uno strumento essenziale per il proseguimento di molte attività economiche e il contenimento dei contatti interpersonali veicolo di trasmissione del virus.
In considerazione del particolare stato di emergenza, in deroga alle disposizioni del D.L. 81/2017 e per tutta la durata del stato emergenziale, è ammesso il ricorso al lavoro agile in modalità semplificata anche in assenza dell'accordo di regolamentazione previsto per legge.
Se pur non è prevista una norma che imponga ai datori di lavoro l'utilizzo del lavoro agile, nell'ottica di limitare le occasioni di contatto e contenere il propagarsi del virus i vari Decreti Covid-19 emessi, pur non disponendo un obbligo, contengono norme di "sollecito" per le aziende che vengono invitate a ricorrere allo smart-working ogni qualvolta sia possibile. In particolari casi, inoltre, il datore di lavoro sarà tenuto a riconoscere al lavoratore il diritto di svolgere la prestazione in modalità agile.
E' il caso dei lavoratori disabili o di quelli che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità, dei lavoratori immunodepressi, di quelli con patologie oncologiche o sottoposti a terapia salvavita che avranno diritto, compatibilmente con la tipologia di prestazione, a svolgere attività lavorativa in smart working.
Stesso diritto è stato riconosciuto ai lavoratori con figli minori fino all'età di 14 anni per tutto il periodo di sospensione dei servizi scolastici, oramai concluso. Analogamente, adesso, il diritto allo smart working spetterà per i lavoratori che debbano assistere figli della medesima età che si trovino obbligati al rispetto di eventuali misure di quarantena disposte dalla ASL.
In prossimità della data di scadenza relativa al periodo di emergenza sanitaria, individuato nella data del 15/10/2020, in caso di mancata proroga dello stato di emergenza le aziende sarebbero costrette a ricorrere allo smart-working secondo le ordinarie procedure previste dal D.L. 81/2017 , e quindi tenute ad individuare tempi e modalità delle prestazioni rese all'interno e all'esterno dei locali aziendali, periodi di riposo, diritto alla disconnessione ecc. che dovranno essere contenuti in uno specifico accordo da depositare presso il Ministero del Lavoro.
Tuttavia in considerazione della già annunciata proroga dello stato di emergenza fino alla data del 31/01/2021, l'utilizzo del lavoro agile in modalità semplificata sarà destinato a protrarsi temporaneamente fino al termine del 31/12/2020..

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Assenze per vaccino anti Covid Salvo il caso che la vaccinazione comporti degli effetti collaterali che impediscano l’attività lavorativa, quindi da trattarsi come malattia, i lavoratori che si assentino per l’effettuazione del vaccino saranno tenuti a giustificare l’assenza con ferie e permessi. Infatti, anche se il ricorso alla vaccinazione rappresenta un adempimento volontario di interesse generale, non è prevista una norma specifica che preveda degli specifici permessi per giustificare l’assenza del lavoratore che si sottopone alla somministrazione del vaccino. La normativa in questione prevede infatti solo nel caso che la vaccinazione sia disposta dal datore di lavoro l’equiparazione dell’assenza alle ore di effettivo lavoro. Il D.L. 41/2021 prevede altresì degli specifici permessi retribuiti per il personale scolastico mentre al di fuori di queste casistiche, al fine di evitare che i lavoratori debbano attingere al loro cassetto di ferie e permessi, le assenze dovranno essere regolamentate da specifici accordi aziendali. In ogni caso, in considerazione del fine di interesse generale, l’assenza del lavoratore per adempiere alla somministrazione del vaccino sarà da considerarsi sempre giustificata non potendo il datore di lavoro contrapporsi alla decisione del lavoratore di tutelare la propria salute e quella della collettività