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Fringe benefit - auto concessa in uso promiscuo al dipendente

2020-01-13 08:53

Gabriele Mazzuoli

Incentivi economici,

Il datore di lavoro che voglia integrare la retribuzione dei lavoratori incentivandoli ad una maggiore produttività, può farlo mettendo a disposizione

Il datore di lavoro che voglia integrare la retribuzione dei lavoratori incentivandoli ad una maggiore produttività, può farlo mettendo a disposizione dei dipendenti beni e servizi che nel linguaggio finanziario vengono denominati fringe benefits

Tra i fringe benefits più diffusi figura senza dubbio quello relativo all'auto concessa in uso promiscuo al lavoratore, ossia per uso aziendale e personale. Nel caso di assegnazione dell'auto al dipendente, per la maggior parte del periodo d’imposta, il datore di lavoro potrà dedurre dal reddito di impresa il 70% del relativo costo sostenuto mentre il dipendente dovrà sostenere la tassazione relativa determinata su valori di reddito convenzionali.

In un ottica di salvaguardia ambientale e al fine di incrementare il gettito fiscale, la Legge di bilancio per l’anno 2020,ha rideterminato i valori da assoggettare a tassazione.

La misura, che interessa le assegnazioni che avverranno dal 1° luglio 2020, comporterà un consistente aggravio fiscale per gli assegnatari dei veicoli più inquinanti, che invece si ridurrà per i dipendenti ai quali verranno assegnate auto a basse emissioni di anidride carbonica.

 

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Assenze per vaccino anti Covid Salvo il caso che la vaccinazione comporti degli effetti collaterali che impediscano l’attività lavorativa, quindi da trattarsi come malattia, i lavoratori che si assentino per l’effettuazione del vaccino saranno tenuti a giustificare l’assenza con ferie e permessi. Infatti, anche se il ricorso alla vaccinazione rappresenta un adempimento volontario di interesse generale, non è prevista una norma specifica che preveda degli specifici permessi per giustificare l’assenza del lavoratore che si sottopone alla somministrazione del vaccino. La normativa in questione prevede infatti solo nel caso che la vaccinazione sia disposta dal datore di lavoro l’equiparazione dell’assenza alle ore di effettivo lavoro. Il D.L. 41/2021 prevede altresì degli specifici permessi retribuiti per il personale scolastico mentre al di fuori di queste casistiche, al fine di evitare che i lavoratori debbano attingere al loro cassetto di ferie e permessi, le assenze dovranno essere regolamentate da specifici accordi aziendali. In ogni caso, in considerazione del fine di interesse generale, l’assenza del lavoratore per adempiere alla somministrazione del vaccino sarà da considerarsi sempre giustificata non potendo il datore di lavoro contrapporsi alla decisione del lavoratore di tutelare la propria salute e quella della collettività