La circolare INPS 133/2020 emessa in data 24/11/2020 da finalmente piena operatività all’esonero contributivo disposto dal D.L. 104/2020.
I datori di lavoro privati potranno beneficiare dell’incentivo in caso di assunzioni a tempo indeterminato, o per trasformazioni di contratti a termine in contratti a tempo indeterminato, effettuate dal 15/08/2020 fino alla data del 31/12/2020. Il beneficio non riguarda le assunzioni riguardanti i rapporti di lavoro domestico, di apprendistato o con contratto di lavoro intermittente.
L’esonero contributivo consiste nell’esenzione dei contributi a carico del datore di lavoro, fino ad un limite di € 671,66 mensili per un massimo di 6 mesi, da riproporzionare in caso di assunzione/trasformazione di un rapporto di lavoro con orario a tempo parziale.
Per beneficiare dell’incentivo i datori di lavoro dovranno aver rispettato le condizioni previste dal Contratto Collettivo applicato, non deve aver violato le norme in materia di lavoro e dovrà essere in regola con gli obblighi contributivi (DURC).
Inoltre l’assunzione non dovrà violare eventuali diritti di precedenza di lavoratori licenziati ed il lavoratore oggetto dell’assunzione/trasformazione non dovrà essere stato impiegato a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti con il datore di lavoro che beneficerà dell’incentivo.
L’esonero contributivo non spetterà altresì in caso di aziende che abbiano in atto processi di cassa integrazione, salvo che l’assunzione a tempo indeterminato non riguardi professionalità diverse classificabili in un diverso livello di inquadramento rispetto ai lavoratori oggetto dell’integrazione salariale o nel caso il nuovo assunto venga impiegato in altre unità produttive.
