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Esonero contributivo D.L. 104/2020

2020-11-29 23:00

Gabriele Mazzuoli

Inquadramento contrattuale, Agevolazioni contributive, Contratti a tempo indeterminato,

La circolare INPS 133/2020 emessa in data 24/11/2020 da finalmente piena operatività all’esonero contributivo disposto dal D.L. 104/2020.I datori di l

La circolare INPS 133/2020 emessa in data 24/11/2020 da finalmente piena operatività all’esonero contributivo disposto dal D.L. 104/2020.
I datori di lavoro privati potranno beneficiare dell’incentivo in caso di assunzioni a tempo indeterminato, o per trasformazioni di contratti a termine in contratti a tempo indeterminato, effettuate dal 15/08/2020 fino alla data del 31/12/2020. Il beneficio non riguarda le assunzioni riguardanti i rapporti di lavoro domestico, di apprendistato o con contratto di lavoro intermittente.
L’esonero contributivo consiste nell’esenzione dei contributi a carico del datore di lavoro, fino ad un limite di € 671,66 mensili per un massimo di 6 mesi, da riproporzionare in caso di assunzione/trasformazione di un rapporto di lavoro con orario a tempo parziale.
Per beneficiare dell’incentivo i datori di lavoro dovranno aver rispettato le condizioni previste dal Contratto Collettivo applicato, non deve aver violato le norme in materia di lavoro e dovrà essere in regola con gli obblighi contributivi (DURC).
Inoltre l’assunzione non dovrà violare eventuali diritti di precedenza di lavoratori licenziati ed il lavoratore oggetto dell’assunzione/trasformazione non dovrà essere stato impiegato a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti con il datore di lavoro che beneficerà dell’incentivo.
L’esonero contributivo non spetterà altresì in caso di aziende che abbiano in atto processi di cassa integrazione, salvo che l’assunzione a tempo indeterminato non riguardi professionalità diverse classificabili in un diverso livello di inquadramento rispetto ai lavoratori oggetto dell’integrazione salariale o nel caso il nuovo assunto venga impiegato in altre unità produttive.

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Assenze per vaccino anti Covid Salvo il caso che la vaccinazione comporti degli effetti collaterali che impediscano l’attività lavorativa, quindi da trattarsi come malattia, i lavoratori che si assentino per l’effettuazione del vaccino saranno tenuti a giustificare l’assenza con ferie e permessi. Infatti, anche se il ricorso alla vaccinazione rappresenta un adempimento volontario di interesse generale, non è prevista una norma specifica che preveda degli specifici permessi per giustificare l’assenza del lavoratore che si sottopone alla somministrazione del vaccino. La normativa in questione prevede infatti solo nel caso che la vaccinazione sia disposta dal datore di lavoro l’equiparazione dell’assenza alle ore di effettivo lavoro. Il D.L. 41/2021 prevede altresì degli specifici permessi retribuiti per il personale scolastico mentre al di fuori di queste casistiche, al fine di evitare che i lavoratori debbano attingere al loro cassetto di ferie e permessi, le assenze dovranno essere regolamentate da specifici accordi aziendali. In ogni caso, in considerazione del fine di interesse generale, l’assenza del lavoratore per adempiere alla somministrazione del vaccino sarà da considerarsi sempre giustificata non potendo il datore di lavoro contrapporsi alla decisione del lavoratore di tutelare la propria salute e quella della collettività