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Sospensioni tributi e contributi - Decreto Ristori e Ristori bis

2020-11-16 17:48

Gabriele Mazzuoli

Tributi, contributi e versamenti,

La limitazione delle attività produttive, imposte dagli ultimi DPCM per contenere l'espansione del virus durante la seconda ondata, hanno indotto il G

La limitazione delle attività produttive, imposte dagli ultimi DPCM per contenere l'espansione del virus durante la seconda ondata, hanno indotto il Governo ad adottare adeguate misure di ristoro per le aziende volte a compensare le relative perdite economiche.
Tra queste, il D.L.137/2020 e D.L.149/2020 - c.d.Ristori e Ristori-bis - hanno previsto la sospensione dei pagamenti dei tributi e contributi scadenti il 16/11/2020, che tuttavia è dovuta in maniera differenziata al fine di dare maggiore tutela alle aziende più colpite dalla crisi.
Quelle interessate dalla sospensione delle attività disposta dal DPCM del 3 novembre 2020 tra cui palestre, piscine, centri benessere ecc., potranno sospendere sia i tributi che i contributi previdenziali e assistenziali.
Analoga misura per le attività di ristorazione svolte nelle zone Rosse o Arancioni o per le agenzie di viaggi, tour operator, esercenti attività alberghiera o quelle di cui all'allegato 2 del D.L. 149/2020 se svolte nella zone Rosse mentre le aziende delle zone Gialle, che svolgono le attività individuare nell'allegato 1 del D.L.149/2029, potranno sospendere il pagamento dei soli contributi previdenziali scadenti il 16/11/2020.
Da precisare che il provvedimento di sospensione, in quanto tale, non azzera il debito dovuto il cui pagamento sarà solo differito alla scadenza del 16/03/2021 e potrà essere effettuato o un unica soluzione o in 4 rate a partire dalla medesima data. 

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Assenze per vaccino anti Covid Salvo il caso che la vaccinazione comporti degli effetti collaterali che impediscano l’attività lavorativa, quindi da trattarsi come malattia, i lavoratori che si assentino per l’effettuazione del vaccino saranno tenuti a giustificare l’assenza con ferie e permessi. Infatti, anche se il ricorso alla vaccinazione rappresenta un adempimento volontario di interesse generale, non è prevista una norma specifica che preveda degli specifici permessi per giustificare l’assenza del lavoratore che si sottopone alla somministrazione del vaccino. La normativa in questione prevede infatti solo nel caso che la vaccinazione sia disposta dal datore di lavoro l’equiparazione dell’assenza alle ore di effettivo lavoro. Il D.L. 41/2021 prevede altresì degli specifici permessi retribuiti per il personale scolastico mentre al di fuori di queste casistiche, al fine di evitare che i lavoratori debbano attingere al loro cassetto di ferie e permessi, le assenze dovranno essere regolamentate da specifici accordi aziendali. In ogni caso, in considerazione del fine di interesse generale, l’assenza del lavoratore per adempiere alla somministrazione del vaccino sarà da considerarsi sempre giustificata non potendo il datore di lavoro contrapporsi alla decisione del lavoratore di tutelare la propria salute e quella della collettività