La limitazione delle attività produttive, imposte dagli ultimi DPCM per contenere l'espansione del virus durante la seconda ondata, hanno indotto il Governo ad adottare adeguate misure di ristoro per le aziende volte a compensare le relative perdite economiche.
Tra queste, il D.L.137/2020 e D.L.149/2020 - c.d.Ristori e Ristori-bis - hanno previsto la sospensione dei pagamenti dei tributi e contributi scadenti il 16/11/2020, che tuttavia è dovuta in maniera differenziata al fine di dare maggiore tutela alle aziende più colpite dalla crisi.
Quelle interessate dalla sospensione delle attività disposta dal DPCM del 3 novembre 2020 tra cui palestre, piscine, centri benessere ecc., potranno sospendere sia i tributi che i contributi previdenziali e assistenziali.
Analoga misura per le attività di ristorazione svolte nelle zone Rosse o Arancioni o per le agenzie di viaggi, tour operator, esercenti attività alberghiera o quelle di cui all'allegato 2 del D.L. 149/2020 se svolte nella zone Rosse mentre le aziende delle zone Gialle, che svolgono le attività individuare nell'allegato 1 del D.L.149/2029, potranno sospendere il pagamento dei soli contributi previdenziali scadenti il 16/11/2020.
Da precisare che il provvedimento di sospensione, in quanto tale, non azzera il debito dovuto il cui pagamento sarà solo differito alla scadenza del 16/03/2021 e potrà essere effettuato o un unica soluzione o in 4 rate a partire dalla medesima data.
