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Ulteriore cassa Covid per le industrie tessili e manifatturiere

2021-07-19 00:00

Gabriele Mazzuoli

Tutele previdenziali e assistenziali, Covid-19, Cassa integrazione, Cessazione del rapporto di lavoro,

Il divario emerso in relazione ai trattamenti di cassa integrazione e divieto di licenziamento a doppio binario, viene in parte colmato a seguito dell

Il divario emerso in relazione ai trattamenti di cassa integrazione e divieto di licenziamento a doppio binario, viene in parte colmato a seguito dell’introduzione di un ulteriore misura di sostegno a favore delle imprese in maggiore difficoltà.
I datori di lavoro delle industrie tessili e manifatturiere, che sospendono l’attività lavorativa a partire dal 1° luglio 2021, potranno avvalersi di ulteriori 17 settimane di cassa integrazione Covid da utilizzare entro il 31/10/2021. Per i medesimi datori di lavoro viene altresì prorogato il divieto di licenziamento per motivi produttivi fino alla medesima data.

Viene così allineato il termine al 31/10/2021 fino al quale perdura il divieto di licenziamento per i beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale relativi all’assegno ordinario, alla cassa integrazione in deroga e alla cassa integrazione per le industrie tessili e manifatturiere, mentre per i restanti lavoratori appartenenti alla regime di cassa integrazione ordinaria lo stop ai licenziamenti terminato al 30/06/2021 da ora possibilità alle relative aziende di cessare i rapporti di lavoro del personale in esubero .

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Assenze per vaccino anti Covid Salvo il caso che la vaccinazione comporti degli effetti collaterali che impediscano l’attività lavorativa, quindi da trattarsi come malattia, i lavoratori che si assentino per l’effettuazione del vaccino saranno tenuti a giustificare l’assenza con ferie e permessi. Infatti, anche se il ricorso alla vaccinazione rappresenta un adempimento volontario di interesse generale, non è prevista una norma specifica che preveda degli specifici permessi per giustificare l’assenza del lavoratore che si sottopone alla somministrazione del vaccino. La normativa in questione prevede infatti solo nel caso che la vaccinazione sia disposta dal datore di lavoro l’equiparazione dell’assenza alle ore di effettivo lavoro. Il D.L. 41/2021 prevede altresì degli specifici permessi retribuiti per il personale scolastico mentre al di fuori di queste casistiche, al fine di evitare che i lavoratori debbano attingere al loro cassetto di ferie e permessi, le assenze dovranno essere regolamentate da specifici accordi aziendali. In ogni caso, in considerazione del fine di interesse generale, l’assenza del lavoratore per adempiere alla somministrazione del vaccino sarà da considerarsi sempre giustificata non potendo il datore di lavoro contrapporsi alla decisione del lavoratore di tutelare la propria salute e quella della collettività