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Riposi e mancata fruizione.

2020-05-18 21:05

Gabriele Mazzuoli

Orario di lavoro, Riposi, pause,

Nell'ambito dell'orario lavorativo, Il datore di lavoro deve adibire i dipendenti a turni di lavoro che consentano agli stessi di godere di riposi gio

Nell'ambito dell'orario lavorativo, Il datore di lavoro deve adibire i dipendenti a turni di lavoro che consentano agli stessi di godere di riposi giornalieri e settimanali previsti per legge.

Il dipendenti hanno infatti diritto ad un periodo di riposo continuato di 11 ore nell'arco delle 24 ore, il cui limite di continuità puo essere derogato nel caso di impiego in attività lavorative con orario frazionato durante la giornata.

In virtù della citata disposizione l'orario di lavoro non potrà superare le 13 ore al giorno.

Il dipendente ha inoltre diritto ad un riposo settimanale di un intero giorno, di norna coincidente con la domenica. In caso di particolari esigenze aziendali, il giorno di riposo potrà essere effettutato in altra giornata fermo restando che, per l'attività svolta di domenica, il datore di lavoro sarà tenuto a corrispondere una specifica maggiorazione retributiva prevista dal contratto collettivo di settore.

I periodi di riposo costituiscono diritti irrinunciabili dei lavoratori, tutelati dalla Costituzione, la cui violazione può comportare un risarcimento a favore del prestatore che andrà quantificato in relazione al danno subito dal medesimo.

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Assenze per vaccino anti Covid Salvo il caso che la vaccinazione comporti degli effetti collaterali che impediscano l’attività lavorativa, quindi da trattarsi come malattia, i lavoratori che si assentino per l’effettuazione del vaccino saranno tenuti a giustificare l’assenza con ferie e permessi. Infatti, anche se il ricorso alla vaccinazione rappresenta un adempimento volontario di interesse generale, non è prevista una norma specifica che preveda degli specifici permessi per giustificare l’assenza del lavoratore che si sottopone alla somministrazione del vaccino. La normativa in questione prevede infatti solo nel caso che la vaccinazione sia disposta dal datore di lavoro l’equiparazione dell’assenza alle ore di effettivo lavoro. Il D.L. 41/2021 prevede altresì degli specifici permessi retribuiti per il personale scolastico mentre al di fuori di queste casistiche, al fine di evitare che i lavoratori debbano attingere al loro cassetto di ferie e permessi, le assenze dovranno essere regolamentate da specifici accordi aziendali. In ogni caso, in considerazione del fine di interesse generale, l’assenza del lavoratore per adempiere alla somministrazione del vaccino sarà da considerarsi sempre giustificata non potendo il datore di lavoro contrapporsi alla decisione del lavoratore di tutelare la propria salute e quella della collettività