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Agevolazioni contributive per l'assunzione di lavoratori in cassa integrazione straordinaria

2017-02-20 21:22

Gabriele Mazzuoli

Inquadramento contrattuale, Assunzioni agevolate, Agevolazioni contributive, Contratti a tempo indeterminato,

Tra le agevolazioni contributive meno recenti, figura quella relativa all'assunzione di lavoratori sospesi per procedure di cassa integrazione.Le azie

Tra le agevolazioni contributive meno recenti, figura quella relativa all'assunzione di lavoratori sospesi per procedure di cassa integrazione.

Le aziende che provvedano ad assumere a tempo pieno ed indeterminato lavoratori in cassa integrazione straordinaria da almeno 3 mesi , la cui procedura sia stata attivata dall'azienda da almeno 6 mesi, beneficeranno per 1 anno di un aliquota contributiva ridotta sui contributi a carico azienda nella misura del 10%.

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Assenze per vaccino anti Covid Salvo il caso che la vaccinazione comporti degli effetti collaterali che impediscano l’attività lavorativa, quindi da trattarsi come malattia, i lavoratori che si assentino per l’effettuazione del vaccino saranno tenuti a giustificare l’assenza con ferie e permessi. Infatti, anche se il ricorso alla vaccinazione rappresenta un adempimento volontario di interesse generale, non è prevista una norma specifica che preveda degli specifici permessi per giustificare l’assenza del lavoratore che si sottopone alla somministrazione del vaccino. La normativa in questione prevede infatti solo nel caso che la vaccinazione sia disposta dal datore di lavoro l’equiparazione dell’assenza alle ore di effettivo lavoro. Il D.L. 41/2021 prevede altresì degli specifici permessi retribuiti per il personale scolastico mentre al di fuori di queste casistiche, al fine di evitare che i lavoratori debbano attingere al loro cassetto di ferie e permessi, le assenze dovranno essere regolamentate da specifici accordi aziendali. In ogni caso, in considerazione del fine di interesse generale, l’assenza del lavoratore per adempiere alla somministrazione del vaccino sarà da considerarsi sempre giustificata non potendo il datore di lavoro contrapporsi alla decisione del lavoratore di tutelare la propria salute e quella della collettività