In materia di apprendistato le disposizioni relative riconoscono al datore di lavoro la possibilità di inquadrare il lavoratore, ad un livello iniziale inferiore fino a 2 livelli rispetto a quello che il lavoratore conseguira una volta qualificato. In luogo del minor inquadramento la retribuzione, stabilita dai contratti collettivi di settore e dovuta in maniera crescente con l'avanzare del periodo formativo e in considerazione della maggior professionalità acquisita, potrà essere determinata in misura proporzionale in relazione alla retribuzione del livello finale, per mezzo dell'applicazione di una percentuale rispetto a quella prevista per il livello che conseguirà una volta qualificato. Le disposizioni normative in questione possono comunque essere derogate dalle parti o dalla contrattazione collettiva, nel caso vengano previsti trattamenti migliorativi rispetto alle limiti minimi fissati dalla normativa.
E' ad esempio il caso del contratto collettivo delle Farmacie private che per la figura del Farmacista, in un ottica di maggior tutela della professionalità, per non prevede il sottoinquadramento parificando la retribuzione a quella dei Farmacisti qualificati.
Il datore di lavoro che intenda assumere un apprendista Farmacista beneficerà delle stesse agevolazione contributive e normative previste per gli apprendisti degli altri settori, erogando però la retribuzione relativa al 1° livello del Farmacista non apprendista senza pertanto operare alcun sottoinquadramento.
