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Apprendistato e sottoinquadramento.

2020-05-18 21:09

Gabriele Mazzuoli

Inquadramento contrattuale, Formazione del lavoratore, Agevolazioni contributive, Farmacisti, Contratto di apprendistato,

In materia di apprendistato le disposizioni relative riconoscono al datore di lavoro la possibilità di inquadrare il lavoratore, ad un livello inizial

In materia di apprendistato le disposizioni relative riconoscono al datore di lavoro la possibilità di inquadrare il lavoratore, ad un livello iniziale inferiore fino a 2 livelli rispetto a quello che il lavoratore conseguira una volta qualificato. In luogo del minor inquadramento la retribuzione, stabilita dai contratti collettivi di settore e dovuta in maniera crescente con l'avanzare del periodo formativo e in considerazione della maggior professionalità acquisita, potrà essere determinata in misura proporzionale in relazione alla retribuzione del livello finale, per mezzo dell'applicazione di una percentuale rispetto a quella prevista per il livello che conseguirà una volta qualificato. Le disposizioni normative in questione possono comunque essere derogate dalle parti o dalla contrattazione collettiva, nel caso vengano previsti trattamenti migliorativi rispetto alle limiti minimi fissati dalla normativa.

E' ad esempio il caso del contratto collettivo delle Farmacie private che per la figura del Farmacista, in un ottica di maggior tutela della professionalità, per non prevede il sottoinquadramento parificando la retribuzione a quella dei Farmacisti qualificati.

Il datore di lavoro che intenda assumere un apprendista Farmacista beneficerà delle stesse agevolazione contributive e normative previste per gli apprendisti degli altri settori, erogando però la retribuzione relativa al 1° livello del Farmacista non apprendista senza pertanto operare alcun sottoinquadramento.

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Assenze per vaccino anti Covid Salvo il caso che la vaccinazione comporti degli effetti collaterali che impediscano l’attività lavorativa, quindi da trattarsi come malattia, i lavoratori che si assentino per l’effettuazione del vaccino saranno tenuti a giustificare l’assenza con ferie e permessi. Infatti, anche se il ricorso alla vaccinazione rappresenta un adempimento volontario di interesse generale, non è prevista una norma specifica che preveda degli specifici permessi per giustificare l’assenza del lavoratore che si sottopone alla somministrazione del vaccino. La normativa in questione prevede infatti solo nel caso che la vaccinazione sia disposta dal datore di lavoro l’equiparazione dell’assenza alle ore di effettivo lavoro. Il D.L. 41/2021 prevede altresì degli specifici permessi retribuiti per il personale scolastico mentre al di fuori di queste casistiche, al fine di evitare che i lavoratori debbano attingere al loro cassetto di ferie e permessi, le assenze dovranno essere regolamentate da specifici accordi aziendali. In ogni caso, in considerazione del fine di interesse generale, l’assenza del lavoratore per adempiere alla somministrazione del vaccino sarà da considerarsi sempre giustificata non potendo il datore di lavoro contrapporsi alla decisione del lavoratore di tutelare la propria salute e quella della collettività