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L’infarto durante un viaggio di lavoro è da considerarsi come infortunio.

2022-04-11 00:00

Gabriele Mazzuoli

Tutele previdenziali e assistenziali, Infortunio,

La Sentenza della Corte di Cassazione n. 5814 del 22/02/2022 identifica come infortunio l’infarto avvenuto durante un viaggio di lavoro, durante una l

La Sentenza della Corte di Cassazione n. 5814 del 22/02/2022 identifica come infortunio l’infarto avvenuto durante un viaggio di lavoro, durante una lunga trasferta e in occasione di stress per la perdita di un volo aereo, in quanto direttamente collegato all’occasione lavorativa.
La menzionata sentenza ha ribaltato il rigetto del precedente ricorso, rilevando che anche l’accertamento di una pregressa condizione patologica del lavoratore non esclude
l’“occasionale di lavoro” come condizione per riconoscere l’evento come infortunio.
L'infarto, infatti, si configura infortunio sul lavoro quando è eziologicamente collegato ad un fattore lavorativo (Cass. n. 14085 del 2000 cit.; Cass. n. 17676 del 2007 ecc.).
Tale orientamento è ulteriormente confermato dalla sentenza della Cassazione n.8019/2003, con la quale viene definito che anche il minimo ruolo di concausa imputabile all’evento lavorativo è da considerarsi come utile al riconoscimento della tutela per infortunio e al relativo indennizzo a carico dell'INAIL.

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Assenze per vaccino anti Covid Salvo il caso che la vaccinazione comporti degli effetti collaterali che impediscano l’attività lavorativa, quindi da trattarsi come malattia, i lavoratori che si assentino per l’effettuazione del vaccino saranno tenuti a giustificare l’assenza con ferie e permessi. Infatti, anche se il ricorso alla vaccinazione rappresenta un adempimento volontario di interesse generale, non è prevista una norma specifica che preveda degli specifici permessi per giustificare l’assenza del lavoratore che si sottopone alla somministrazione del vaccino. La normativa in questione prevede infatti solo nel caso che la vaccinazione sia disposta dal datore di lavoro l’equiparazione dell’assenza alle ore di effettivo lavoro. Il D.L. 41/2021 prevede altresì degli specifici permessi retribuiti per il personale scolastico mentre al di fuori di queste casistiche, al fine di evitare che i lavoratori debbano attingere al loro cassetto di ferie e permessi, le assenze dovranno essere regolamentate da specifici accordi aziendali. In ogni caso, in considerazione del fine di interesse generale, l’assenza del lavoratore per adempiere alla somministrazione del vaccino sarà da considerarsi sempre giustificata non potendo il datore di lavoro contrapporsi alla decisione del lavoratore di tutelare la propria salute e quella della collettività