Il nostro ordinamento riconosce al dipendente che debba assistere il figlio malato un periodo di congedo, da usufruire in maniera alternativa tra i genitori, riconosciuto in misura differenziata a seconda che si tratti di genitore biologico o adottivo/affidatario
I genitori biologici avranno diritto ad astenersi per tutta la durata della malattia del bambino nel caso abbia un’età inferiore ai 3 anni, mentre nel caso abbia un’età compresa tra i 3 e gli 8 anni avranno diritto ad assentarsi al massimo per 5 giorni all’anno.
Ai genitori affidatari la possibilità di astenersi per tutto il periodo di malattia del bambino viene invece riconosciuta fino ai 6 anni di età, mentre anche per gli stessi rimane inalterato il limite di assenza di 5 giorni all’anno in caso di bambini di età fino ad 8 anni. Tale limite viene elevato a 12 anni, nel caso l’adozione o l’affidamento siano avvenuti tra il sesto e il dodicesimo anno di vita del bambino e in quest’ultima ipotesi il congedo dovrà essere fruito nei primi tre anni di ingresso del minore nel nucleo familiare.
Salvo diversa previsione dei contratti collettivi, il congedo per malattia del bambino non è retribuito ma utile al riconoscimento dell’anzianità di servizio e della contribuzione figurativa previdenziale in caso di assistenza a bambini di età fino a 3 anni, mentre dal 3° all'ottavo anno spetta una copertura ridotta integrabile dall'interessato mediante riscatto.
Per i periodi di assenza non saranno inoltre possibili i controlli per l’accertamento della malattia del bambino, previsti dall’art. 5 L.300/70 per le assenze delle malattie dei lavoratori.
