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Malattia del bambino e congedo del lavoratore

2020-06-13 15:03

Gabriele Mazzuoli

Tutele previdenziali e assistenziali, Permessi, congedi, assenze, Malattia del bambino,

Il nostro ordinamento riconosce al dipendente che debba assistere il figlio malato un periodo di congedo, da usufruire in maniera alternativa tra i ge

Il nostro ordinamento riconosce al dipendente che debba assistere il figlio malato un periodo di congedo, da usufruire in maniera alternativa tra i genitori, riconosciuto in misura differenziata a seconda che si tratti di genitore biologico o adottivo/affidatario

I genitori biologici avranno diritto ad astenersi per tutta la durata della malattia del bambino nel caso abbia un’età inferiore ai 3 anni, mentre nel caso abbia un’età compresa tra i 3 e gli 8 anni avranno diritto ad assentarsi al massimo per 5 giorni all’anno.

Ai genitori affidatari la possibilità di astenersi per tutto il periodo di malattia del bambino viene invece riconosciuta fino ai 6 anni di età, mentre anche per gli stessi rimane inalterato il limite di assenza di 5 giorni all’anno in caso di bambini di età fino ad 8 anni. Tale limite viene elevato a 12 anni, nel caso l’adozione o l’affidamento siano avvenuti tra il sesto e il dodicesimo anno di vita del bambino e in quest’ultima ipotesi il congedo dovrà essere fruito nei primi tre anni di ingresso del minore nel nucleo familiare.

Salvo diversa previsione dei contratti collettivi, il congedo per malattia del bambino non è retribuito ma utile al riconoscimento dell’anzianità di servizio e della contribuzione figurativa previdenziale in caso di assistenza a bambini di età fino a 3 anni, mentre dal 3° all'ottavo anno spetta una copertura ridotta integrabile dall'interessato mediante riscatto.

Per i periodi di assenza non saranno inoltre possibili i controlli per l’accertamento della malattia del bambino, previsti dall’art. 5 L.300/70 per le assenze delle malattie dei lavoratori.

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Assenze per vaccino anti Covid Salvo il caso che la vaccinazione comporti degli effetti collaterali che impediscano l’attività lavorativa, quindi da trattarsi come malattia, i lavoratori che si assentino per l’effettuazione del vaccino saranno tenuti a giustificare l’assenza con ferie e permessi. Infatti, anche se il ricorso alla vaccinazione rappresenta un adempimento volontario di interesse generale, non è prevista una norma specifica che preveda degli specifici permessi per giustificare l’assenza del lavoratore che si sottopone alla somministrazione del vaccino. La normativa in questione prevede infatti solo nel caso che la vaccinazione sia disposta dal datore di lavoro l’equiparazione dell’assenza alle ore di effettivo lavoro. Il D.L. 41/2021 prevede altresì degli specifici permessi retribuiti per il personale scolastico mentre al di fuori di queste casistiche, al fine di evitare che i lavoratori debbano attingere al loro cassetto di ferie e permessi, le assenze dovranno essere regolamentate da specifici accordi aziendali. In ogni caso, in considerazione del fine di interesse generale, l’assenza del lavoratore per adempiere alla somministrazione del vaccino sarà da considerarsi sempre giustificata non potendo il datore di lavoro contrapporsi alla decisione del lavoratore di tutelare la propria salute e quella della collettività