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Riforma ammortizzatori sociali e stop alla Cassa Covid

2022-02-07 16:42

Gabriele Mazzuoli

Tutele previdenziali e assistenziali, Covid-19, Cassa integrazione,

Dal 1° Gennaio 2022 viene meno la possibilità di ricorrere alla cassa integrazione causa Covid-19. Da tale data terminano i sussidi statali per le sos

 

Dal 1° Gennaio 2022 viene meno la possibilità di ricorrere alla cassa integrazione causa Covid-19. Da tale data terminano i sussidi statali per le sospensioni e riduzioni di attività lavorativa collegati allo stato emergenziale pandemico ma, tuttavia, la legge di bilancio per l’anno 2022 ha provveduto a riformare la normativa relativa alla cassa integrazione ordinaria disponendo tutele per la generalità delle aziende.

Dall’anno in corso, oltre alle misure di sostegno previste per i settori industriali , manifatturieri e comunque destinatari della cassa integrazione ordinaria, anche le aziende in crisi con un solo dipendente potranno contare sui sussidi di specifici fondi settoriali. In attesa della costituzione e/o adeguamento alla nuova normativa dei fondi in questione le aziende dovranno versare la contribuzione al Fondo di Integrazione Salariale istituito presso l'INPS in via accessoria dei settori "ordinari" e finora di riferimento per le aziende con più di 5 dipendenti.

Dal 1' gennaio 2022, infatti, il FIS erogherà le prestazioni di integrazione salariale anche alle aziende con un solo dipendente, sprovviste di fondi di settore, che fino al 31/12/2021 potevano contare sugli interventi di cassa integrazione in deroga, ora non più disponibili.

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Assenze per vaccino anti Covid Salvo il caso che la vaccinazione comporti degli effetti collaterali che impediscano l’attività lavorativa, quindi da trattarsi come malattia, i lavoratori che si assentino per l’effettuazione del vaccino saranno tenuti a giustificare l’assenza con ferie e permessi. Infatti, anche se il ricorso alla vaccinazione rappresenta un adempimento volontario di interesse generale, non è prevista una norma specifica che preveda degli specifici permessi per giustificare l’assenza del lavoratore che si sottopone alla somministrazione del vaccino. La normativa in questione prevede infatti solo nel caso che la vaccinazione sia disposta dal datore di lavoro l’equiparazione dell’assenza alle ore di effettivo lavoro. Il D.L. 41/2021 prevede altresì degli specifici permessi retribuiti per il personale scolastico mentre al di fuori di queste casistiche, al fine di evitare che i lavoratori debbano attingere al loro cassetto di ferie e permessi, le assenze dovranno essere regolamentate da specifici accordi aziendali. In ogni caso, in considerazione del fine di interesse generale, l’assenza del lavoratore per adempiere alla somministrazione del vaccino sarà da considerarsi sempre giustificata non potendo il datore di lavoro contrapporsi alla decisione del lavoratore di tutelare la propria salute e quella della collettività