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Incentivi Legge di Bilancio 2020

2019-12-30 09:20

Gabriele Mazzuoli

Inquadramento contrattuale, Formazione del lavoratore, Assunzioni agevolate, Agevolazioni contributive, Contratto di apprendistato,

La legge di Bilancio per l’anno 2020, di recente approvazione, introduce nuove misure a supporto dell’occupazione giovanile.Alle microimprese, con un

La legge di Bilancio per l’anno 2020, di recente approvazione, introduce nuove misure a supporto dell’occupazione giovanile.

Alle microimprese, con un numero di dipendenti non superiore a 9, che a partire dal 01/01/2020 effettuino assunzioni con contratto di apprendistato di primo livello, volto al conseguimento di un diploma mediante l’alternanza scuola-lavoro, è riconosciuto lo sgravio totale sui contributi dell’apprendista per la durata di 3 anni.

Viene esteso anche all’anno 2020 l’incentivo per i laureati eccellenti (110 e lode), la cui scadenza era fissata al 31/12/2019, che prevede uno sgravio dei contributi di € 8000 per 12 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato.

Al fine di una corretta applicazione dell’incentivo in questione, saranno necessari ulteriori interventi istituzionali in quanto la norma promulgata ha elementi di criticità con il precedente testo normativo che, non essendo stato modificato dalla Legge di Bilancio nei commi principali, lascia come termine utile per usufruire delle agevolazioni quello relativo alle assunzioni effettuate entro il 31/12/2019.

 

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Assenze per vaccino anti Covid Salvo il caso che la vaccinazione comporti degli effetti collaterali che impediscano l’attività lavorativa, quindi da trattarsi come malattia, i lavoratori che si assentino per l’effettuazione del vaccino saranno tenuti a giustificare l’assenza con ferie e permessi. Infatti, anche se il ricorso alla vaccinazione rappresenta un adempimento volontario di interesse generale, non è prevista una norma specifica che preveda degli specifici permessi per giustificare l’assenza del lavoratore che si sottopone alla somministrazione del vaccino. La normativa in questione prevede infatti solo nel caso che la vaccinazione sia disposta dal datore di lavoro l’equiparazione dell’assenza alle ore di effettivo lavoro. Il D.L. 41/2021 prevede altresì degli specifici permessi retribuiti per il personale scolastico mentre al di fuori di queste casistiche, al fine di evitare che i lavoratori debbano attingere al loro cassetto di ferie e permessi, le assenze dovranno essere regolamentate da specifici accordi aziendali. In ogni caso, in considerazione del fine di interesse generale, l’assenza del lavoratore per adempiere alla somministrazione del vaccino sarà da considerarsi sempre giustificata non potendo il datore di lavoro contrapporsi alla decisione del lavoratore di tutelare la propria salute e quella della collettività