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Coronavirus - ulteriori misure di sostegno per aziende e lavoratori.

2020-03-20 07:29

Gabriele Mazzuoli

Tutele previdenziali e assistenziali, Permessi, congedi, assenze, Covid-19, Tributi, contributi e versamenti, Cassa integrazione, Assistenza disabili, Cessazione del rapporto di lavoro,

L'epidemia di coronavirus in atto ha prodotto pesanti ripercussioni sulla vita sociale delle persone e sulle attività di molte aziende.Il timore di co

 

L'epidemia di coronavirus in atto ha prodotto pesanti ripercussioni sulla vita sociale delle persone e sulle attività di molte aziende.

Il timore di contagio e le limitazioni agli spostamenti imposti dalle Istituzioni, hanno comportato una notevole contrazione degli acquisti in ogni settore economico, dalle attività turistiche a quelle relative all'intrattenimento, del commercio, cura della persona ecc.

Per fronteggiare l'emergenza sanitaria ed economica si è resa necessaria l'emissione di una serie di provvedimenti di urgenza, inizialmente destinati alle zone rossa e gialla del nord Italia e successivamente estesi a tutto il territorio italiano ora identificato come un’unica zona protetta a contenimento rafforzato.

Tra questi, di particolare interesse risulta il recente provvedimento D.L. 18/2020, denominato "Decreto cura per l'Italia" e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17/3/2020, che estende le misure di cassa integrazione già previste per le zone del nord Italia colpite dall'epidemia, alle aziende in crisi ubicate su tutto il territorio italiano. Il medesimo decreto, rispetto alle formulazioni precedenti, amplia inoltre la platea dei beneficiari prevedendo la possibilità di richiedere la cassa integrazione anche alle aziende con meno di 5 dipendenti prima escluse dagli interventi.

Il Decreto prevede inoltre altre forme di sostegno per dipendenti e lavoratori autonomi che a causa dell'emergenza coronavirus si trovino in difficoltà.

Tra le misure in questione, al fine di dare supporto a dipendenti, collaboratori iscritti alla gestione separata e ai lavoratori autonomi che debbano assistere i figli a causa dell'attuata sospensione delle attività scolastiche, figura la possibilità di richiedere un congedo di 15 giorni retribuito dall'INPS.

Il congedo spetta in caso di assistenza a figli di età non superiore a 12 anni o senza limiti di età in caso di figli disabili.

L'indennità del congedo è dovuta, ove previsto, nella misura del 50% della retribuzione e spetta alternativamente ai genitori nel caso l'altro genitore non presti l'assistenza o benefici di misure di sostegno al reddito. Spetta altresì ai dipendenti con figli di età compresa tra 12 e 16 anni, ma senza erogazione di indennità.

In luogo del congedo retribuito, per i medesimi lavoratori beneficiari e per lo stesso periodo è prevista la possibilità di usufruire di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting dell'importo di € 600, che viene elevato a € 1.000 per i dipendenti di strutture del servizio sanitario.

Le misure del Decreto prevedono inoltre , per i beneficiari di permessi per L.104/92, il riconoscimento di ulteriori 12 giorni di permesso di cui all’articolo 33, comma 3 della legge 104/92 da usufruire nei mesi di marzo e aprile 2020, mentre a sostegno di professionisti e collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla gestione separata è riconosciuto un contributo per il mese di marzo di € 600. Stessa indennità spetta per i lavoratori autonomi iscritti alle sezioni speciali dell'assicurazione generale obbligatoria dell'INPS.

Ai titolari di reddito da lavoro dipendente , con un reddito dell'anno precedente non superiore ad € 40.000, spetterà un premio di € 100 non cumulabili con il reddito da erogare nel cedolino paga di marzo 2020.

In tema di assistenza alle aziende, il D.L.18/2020 dispone inoltre misure di proroga e sospensione dei versamenti, tra cui la proroga alla data del 20/03/2020 della generalità dei versamenti scadenti alla data del 16/03/2020.

Inoltre, imprese, artigiani professionisti con fatturato annuo inferiore a 2 milioni di euro potranno beneficiare della sospensione dei versamenti in scadenza fino alla data del 31/03/2020, mentre le aziende turistiche e le altre parificate (che con la nuova formulazione ricomprendono molti dei settori esclusi prima quali ristoranti, sale da ballo, ricevitorie, cinema , teatri ecc.), potranno invece sospendere i versamenti in scadenza fino al 30/04/2019. Situazione analoga per i versamenti dei contributi dei lavoratori domestici che verranno sospesi fino alla data del 31/05/2020.

I versamenti sospesi relativi alle aziende potranno essere versati senza sanzioni e interessi entro il 31/05/2020 o rateizzati in 5 rate, mentre quelli relativi ai rapporti di lavoro domestico potranno essere effettuati entro il 10/06/2020.

Sono sospese inoltre per 60 giorni le procedure di impugnazione di licenziamento avviate dopo il 23/02/2020; nel medesimo periodo il datore di lavoro non potrà avviare procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

 

Assenze per vaccino anti Covid Salvo il caso che la vaccinazione comporti degli effetti collaterali che impediscano l’attività lavorativa, quindi da trattarsi come malattia, i lavoratori che si assentino per l’effettuazione del vaccino saranno tenuti a giustificare l’assenza con ferie e permessi. Infatti, anche se il ricorso alla vaccinazione rappresenta un adempimento volontario di interesse generale, non è prevista una norma specifica che preveda degli specifici permessi per giustificare l’assenza del lavoratore che si sottopone alla somministrazione del vaccino. La normativa in questione prevede infatti solo nel caso che la vaccinazione sia disposta dal datore di lavoro l’equiparazione dell’assenza alle ore di effettivo lavoro. Il D.L. 41/2021 prevede altresì degli specifici permessi retribuiti per il personale scolastico mentre al di fuori di queste casistiche, al fine di evitare che i lavoratori debbano attingere al loro cassetto di ferie e permessi, le assenze dovranno essere regolamentate da specifici accordi aziendali. In ogni caso, in considerazione del fine di interesse generale, l’assenza del lavoratore per adempiere alla somministrazione del vaccino sarà da considerarsi sempre giustificata non potendo il datore di lavoro contrapporsi alla decisione del lavoratore di tutelare la propria salute e quella della collettività