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Incentivi per l'assunzione di disabili.

2017-02-20 20:07

Gabriele Mazzuoli

Inquadramento contrattuale, Assunzioni agevolate, Agevolazioni contributive, Collocamento obbligatorio, Lavoratori disabili, Contratti a tempo indeterminato,

L'occupazione dei disabili viene agevolata dal D.lgs 151/2015, che dispone nuove agevolazioni contributive per l'assunzione di tali soggetti.A seconda

L'occupazione dei disabili viene agevolata dal D.lgs 151/2015, che dispone nuove agevolazioni contributive per l'assunzione di tali soggetti.
A seconda della tipologia e del grado di disabilità del soggetto da assumere, i datori di lavoro che effettuino assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori disabili, beneficeranno di uno sgravio contributivo nella misura massima del 70% della retribuzione lorda del lavoratore in questione, per un periodo massimo di 60 mesi.
Le aziende potranno assolvere cosi agli obblighi del collocamento obbligatorio dei disabili, risparmiando sul costo del personale.

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Assenze per vaccino anti Covid Salvo il caso che la vaccinazione comporti degli effetti collaterali che impediscano l’attività lavorativa, quindi da trattarsi come malattia, i lavoratori che si assentino per l’effettuazione del vaccino saranno tenuti a giustificare l’assenza con ferie e permessi. Infatti, anche se il ricorso alla vaccinazione rappresenta un adempimento volontario di interesse generale, non è prevista una norma specifica che preveda degli specifici permessi per giustificare l’assenza del lavoratore che si sottopone alla somministrazione del vaccino. La normativa in questione prevede infatti solo nel caso che la vaccinazione sia disposta dal datore di lavoro l’equiparazione dell’assenza alle ore di effettivo lavoro. Il D.L. 41/2021 prevede altresì degli specifici permessi retribuiti per il personale scolastico mentre al di fuori di queste casistiche, al fine di evitare che i lavoratori debbano attingere al loro cassetto di ferie e permessi, le assenze dovranno essere regolamentate da specifici accordi aziendali. In ogni caso, in considerazione del fine di interesse generale, l’assenza del lavoratore per adempiere alla somministrazione del vaccino sarà da considerarsi sempre giustificata non potendo il datore di lavoro contrapporsi alla decisione del lavoratore di tutelare la propria salute e quella della collettività