L’apporto lavorativo di un socio all’interno di una compagine societaria può configurarsi secondo diverse tipologie tra le quali figurano in misura preminente:
- Socio lavoratore che oltre all’apporto di capitale presta la sua attività lavorativa a favore della società;
- Amministratore che può avere un ruolo decisionale o svolgere solamente attività amministrativa non di gestione;
- Socio lavoratore subordinato.
A seconda della fattispecie si configureranno diverse ipotesi di rapporto di lavoro e obblighi previdenziali.
Nel primo caso il rapporto di lavoro sarà considerato come autonomo e il socio sarà tenuto all’iscrizione alla cassa previdenziale Artigiani e Commercianti dell’INPS, se rientrante nei requisiti previsti per legge.
Nel caso di amministratore, che svolga tale funzione a fronte della corresponsione di un compenso, il rapporto sarà assimilabile a quello dei lavoratori parasubordinati e l’amministratore sarà tenuto all’iscrizione alla Gestione separata del medesimo Istituto.
Nell’ultimo caso il rapporto sarà di lavoro dipendente da iscrivere, come per la generalità dei lavoratori subordinati, al fondo pensioni lavoratori dipendenti dell’INPS.
