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Lavoro del socio e obbligo previdenziale

2020-05-19 23:22

Gabriele Mazzuoli

Inquadramento previdenziale, Lavoratori parasubordinati,

L’apporto lavorativo di un socio all’interno di una compagine societaria può configurarsi secondo diverse tipologie tra le quali figurano in misura pr

L’apporto lavorativo di un socio all’interno di una compagine societaria può configurarsi secondo diverse tipologie tra le quali figurano in misura preminente:
- Socio lavoratore che oltre all’apporto di capitale presta la sua attività lavorativa a favore della società;
- Amministratore che può avere un ruolo decisionale o svolgere solamente attività amministrativa non di gestione;
- Socio lavoratore subordinato.
A seconda della fattispecie si configureranno diverse ipotesi di rapporto di lavoro e obblighi previdenziali.
Nel primo caso il rapporto di lavoro sarà considerato come autonomo e il socio sarà tenuto all’iscrizione alla cassa previdenziale Artigiani e Commercianti dell’INPS, se rientrante nei requisiti previsti per legge.
Nel caso di amministratore, che svolga tale funzione a fronte della corresponsione di un compenso, il rapporto sarà assimilabile a quello dei lavoratori parasubordinati e l’amministratore sarà tenuto all’iscrizione alla Gestione separata del medesimo Istituto.
Nell’ultimo caso il rapporto sarà di lavoro dipendente da iscrivere, come per la generalità dei lavoratori subordinati, al fondo pensioni lavoratori dipendenti dell’INPS.

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Assenze per vaccino anti Covid Salvo il caso che la vaccinazione comporti degli effetti collaterali che impediscano l’attività lavorativa, quindi da trattarsi come malattia, i lavoratori che si assentino per l’effettuazione del vaccino saranno tenuti a giustificare l’assenza con ferie e permessi. Infatti, anche se il ricorso alla vaccinazione rappresenta un adempimento volontario di interesse generale, non è prevista una norma specifica che preveda degli specifici permessi per giustificare l’assenza del lavoratore che si sottopone alla somministrazione del vaccino. La normativa in questione prevede infatti solo nel caso che la vaccinazione sia disposta dal datore di lavoro l’equiparazione dell’assenza alle ore di effettivo lavoro. Il D.L. 41/2021 prevede altresì degli specifici permessi retribuiti per il personale scolastico mentre al di fuori di queste casistiche, al fine di evitare che i lavoratori debbano attingere al loro cassetto di ferie e permessi, le assenze dovranno essere regolamentate da specifici accordi aziendali. In ogni caso, in considerazione del fine di interesse generale, l’assenza del lavoratore per adempiere alla somministrazione del vaccino sarà da considerarsi sempre giustificata non potendo il datore di lavoro contrapporsi alla decisione del lavoratore di tutelare la propria salute e quella della collettività