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Infortunio sul lavoro per Covid-19

2020-05-18 19:57

Gabriele Mazzuoli

Tutele previdenziali e assistenziali, Covid-19, Infortunio,

L’evento di infortunio sul lavoro giuridicamente viene a configurarsi come la causa violenta avvenuta in occasione di lavoro, che può determinare un’i

L’evento di infortunio sul lavoro giuridicamente viene a configurarsi come la causa violenta avvenuta in occasione di lavoro, che può determinare un’inabilità temporanea o permanente e in alcuni casi comportare la morte del prestatore di lavoro.
Nei casi di infezione da Coronavirus contratta in occasione di lavoro, l’INAIL riconosce la menzionata tutela riconducendo la causa virulenta del Covid-19 a quella violenta prevista per legge e facendo rientrare in questo ambito le infezioni contratte sul posto di lavoro o nell’esercizio delle attività lavorative.
Il datore di lavoro che venga a conoscenza di un caso di infezione sul luogo di lavoro da parte di un suo dipendente, sarà tenuto alla presentazione della denuncia di infortunio con le ordinarie modalità previste dal caso. Tuttavia solo la presenza di un certificato medico che attesti l’avvenuto contagio, congiuntamente al requisito dell’occasione di lavoro, farà scaturire l’obbligo da parte del datore di lavoro e il relativo riconoscimento della tutela al lavoratore, mentre nei casi ove il lavoratore non possa fornire prove dell’infortunio il riconoscimento potrà avvenire solo una volta decorso l’iter di accertamento medico/legale da parte dell’INAIL .
Nei casi invece dove il contagio da coronavirus non sia dovuto a cause di lavoro, la tutela non sarà riconosciuta dall’INAIL in quanto di competenza dell’INPS al pari delle ordinarie malattie.
Analogamente agli altri casi di infortunio anche quello per Covid-19 viene riconosciuto anche in itinere, ossia negli spostamenti del dipendente per recarsi o tornare dal lavoro o per spostarsi tra le sedi di lavoro, se pur con una particolare deroga.
Infatti, mentre di norma nei casi di infortunio in itinere i mezzi pubblici costituiscono i mezzi di trasporto ordinari e solo in determinati casi viene riconosciuta la tutela per infortunio in itinere avvenuto con mezzo privato (sentenza n.733 Trib. Genova - sezione lavoro del 11/06/2013), i recenti provvedimenti INAIL dispongono che durante il periodo di emergenza Covid-19, al fine di ridurre la portata sui mezzi pubblici a maggior rischio di contagio, il mezzo di trasporto privato sarà sempre considerato necessitato.
Tale deroga vale solo per il periodo di emergenza epidemiologica, secondo le disposizioni e i tempi impartiti dalle autorità competenti.

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Assenze per vaccino anti Covid Salvo il caso che la vaccinazione comporti degli effetti collaterali che impediscano l’attività lavorativa, quindi da trattarsi come malattia, i lavoratori che si assentino per l’effettuazione del vaccino saranno tenuti a giustificare l’assenza con ferie e permessi. Infatti, anche se il ricorso alla vaccinazione rappresenta un adempimento volontario di interesse generale, non è prevista una norma specifica che preveda degli specifici permessi per giustificare l’assenza del lavoratore che si sottopone alla somministrazione del vaccino. La normativa in questione prevede infatti solo nel caso che la vaccinazione sia disposta dal datore di lavoro l’equiparazione dell’assenza alle ore di effettivo lavoro. Il D.L. 41/2021 prevede altresì degli specifici permessi retribuiti per il personale scolastico mentre al di fuori di queste casistiche, al fine di evitare che i lavoratori debbano attingere al loro cassetto di ferie e permessi, le assenze dovranno essere regolamentate da specifici accordi aziendali. In ogni caso, in considerazione del fine di interesse generale, l’assenza del lavoratore per adempiere alla somministrazione del vaccino sarà da considerarsi sempre giustificata non potendo il datore di lavoro contrapporsi alla decisione del lavoratore di tutelare la propria salute e quella della collettività