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Detassazione premi ed elementi di produttività

2019-12-30 09:07

Gabriele Mazzuoli

Aspetti/adempimenti fiscali, Organizzazione aziendale, Incentivi, produttività, Detassazione,

Nell'intento di aumentare il potere di acquisto e stimolare l’efficienza dei lavoratori, nel corso degli anni si sono succeduti vari interventi normat

Nell'intento di aumentare il potere di acquisto e stimolare l’efficienza dei lavoratori, nel corso degli anni si sono succeduti vari interventi normativi (tra cui in ultimo il D.L.50/2017 successivamente integrato dalla Legge di Bilancio 2018) che hanno introdotto un regime di tassazione agevolata al 10% di premi ed elementi di produttività ma solo a particolari condizioni.

Premi ed elementi di efficienza e produttività possono essere detassati fino ad un importo massimo di € 3000, ma solo previo deposito presso il Ministero del Lavoro di specifici accordi di detassazione contenenti i criteri utili a verificare gli elementi di qualità, produttività, efficienza ed innovazione.

In caso di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro, le aziende potranno beneficiare di uno sconto sui contributi di 20 punti percentuali, nel limite massimo di € 800,00.

La misura, se pur non di semplice fattibilità, suscita interesse in quanto oltre ad alleggerire il peso fiscale sulle buste paga dei lavoratori è volta alla promozione di modelli organizzativi di maggior efficienza.

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Assenze per vaccino anti Covid Salvo il caso che la vaccinazione comporti degli effetti collaterali che impediscano l’attività lavorativa, quindi da trattarsi come malattia, i lavoratori che si assentino per l’effettuazione del vaccino saranno tenuti a giustificare l’assenza con ferie e permessi. Infatti, anche se il ricorso alla vaccinazione rappresenta un adempimento volontario di interesse generale, non è prevista una norma specifica che preveda degli specifici permessi per giustificare l’assenza del lavoratore che si sottopone alla somministrazione del vaccino. La normativa in questione prevede infatti solo nel caso che la vaccinazione sia disposta dal datore di lavoro l’equiparazione dell’assenza alle ore di effettivo lavoro. Il D.L. 41/2021 prevede altresì degli specifici permessi retribuiti per il personale scolastico mentre al di fuori di queste casistiche, al fine di evitare che i lavoratori debbano attingere al loro cassetto di ferie e permessi, le assenze dovranno essere regolamentate da specifici accordi aziendali. In ogni caso, in considerazione del fine di interesse generale, l’assenza del lavoratore per adempiere alla somministrazione del vaccino sarà da considerarsi sempre giustificata non potendo il datore di lavoro contrapporsi alla decisione del lavoratore di tutelare la propria salute e quella della collettività