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Svolgimento di attività extralavorativa durante l’orario di lavoro. Legittimo il licenziamento per giusta c

2022-03-28 00:00

Gabriele Mazzuoli

Norme disciplinari, Cessazione del rapporto di lavoro,

La Cassazione sezione lavoro nella sentenza n.2870 del 31/01/2022 ha confermato il licenziamento per giusta causa di un dipendente che durante l’orari

La Cassazione sezione lavoro nella sentenza n.2870 del 31/01/2022 ha confermato il licenziamento per giusta causa di un dipendente che durante l’orario di lavoro aveva svolto attività non inerente al rapporto di lavoro.
Il caso in specie si riferiva ad un manager aziendale che, stante l’autonomia organizzativa nella gestione degli orari di lavoro, aveva gestito la propria attività commerciale in orario lavorativo.
Anche se l’attività non era in diretta concorrenza con quella del datore di lavoro, l’impiego del tempo di lavoro per attività diverse viene ritenuto come lesivo del rapporto di fiducia tra datore di lavoro e lavoratore comportando per il datore di lavoro la possibilità di recesso immediato per giusta causa.

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Assenze per vaccino anti Covid Salvo il caso che la vaccinazione comporti degli effetti collaterali che impediscano l’attività lavorativa, quindi da trattarsi come malattia, i lavoratori che si assentino per l’effettuazione del vaccino saranno tenuti a giustificare l’assenza con ferie e permessi. Infatti, anche se il ricorso alla vaccinazione rappresenta un adempimento volontario di interesse generale, non è prevista una norma specifica che preveda degli specifici permessi per giustificare l’assenza del lavoratore che si sottopone alla somministrazione del vaccino. La normativa in questione prevede infatti solo nel caso che la vaccinazione sia disposta dal datore di lavoro l’equiparazione dell’assenza alle ore di effettivo lavoro. Il D.L. 41/2021 prevede altresì degli specifici permessi retribuiti per il personale scolastico mentre al di fuori di queste casistiche, al fine di evitare che i lavoratori debbano attingere al loro cassetto di ferie e permessi, le assenze dovranno essere regolamentate da specifici accordi aziendali. In ogni caso, in considerazione del fine di interesse generale, l’assenza del lavoratore per adempiere alla somministrazione del vaccino sarà da considerarsi sempre giustificata non potendo il datore di lavoro contrapporsi alla decisione del lavoratore di tutelare la propria salute e quella della collettività