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Contratti a termine e limitazioni

2020-01-17 18:24

Gabriele Mazzuoli

Inquadramento contrattuale, Contratti a tempo determinato,

L'instaurazione di un contratto a termine soggiace a diverse limitazioni, tra cui la durata massima di 24 mesi (salvo particolari deroghe) e l'indicaz

L'instaurazione di un contratto a termine soggiace a diverse limitazioni, tra cui la durata massima di 24 mesi (salvo particolari deroghe) e l'indicazione di specifiche motivazioni di legge che ne legittimino il ricorso.

Le disposizioni normative non obbligano all'indicazione delle motivazioni in caso di un primo contratto a termine, o proroghe dello stesso, di durata massima di 12 mesi.

Tuttavia, la recente sentenza n.794/2019 del Tribunale di Firenze, ha ritenuto illegittimo il ricorso a più contratti a termine acausali di un singolo lavoratore , poiché nel caso di specie riferiti a esigenze stabili e non eccezionali dell'azienda.

L'orientamento del Giudice, basato su un interpretazione della norma decisamente restrittiva, si fonda unicamente sui principi del Diritto Comunitario che ammettono il ricorso a tempo determinato solo per esigenze transitorie. Secondo tale lettura , i contratti a termine stipulati per esigenze ordinarie dell'azienda sarebbero soggetti alla nullità prevista dall'art.1418 del Codice Civile.

La sentenza introduce pertanto nuovi limiti e invita ad una maggiore prudenza in quanto secondo la stessa, anche nei casi ove la legge non obblighi all'indicazione della causale, il contratto dovrà fondarsi sempre su esigenze eccezionali da provare in caso di contenzioso.

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Assenze per vaccino anti Covid Salvo il caso che la vaccinazione comporti degli effetti collaterali che impediscano l’attività lavorativa, quindi da trattarsi come malattia, i lavoratori che si assentino per l’effettuazione del vaccino saranno tenuti a giustificare l’assenza con ferie e permessi. Infatti, anche se il ricorso alla vaccinazione rappresenta un adempimento volontario di interesse generale, non è prevista una norma specifica che preveda degli specifici permessi per giustificare l’assenza del lavoratore che si sottopone alla somministrazione del vaccino. La normativa in questione prevede infatti solo nel caso che la vaccinazione sia disposta dal datore di lavoro l’equiparazione dell’assenza alle ore di effettivo lavoro. Il D.L. 41/2021 prevede altresì degli specifici permessi retribuiti per il personale scolastico mentre al di fuori di queste casistiche, al fine di evitare che i lavoratori debbano attingere al loro cassetto di ferie e permessi, le assenze dovranno essere regolamentate da specifici accordi aziendali. In ogni caso, in considerazione del fine di interesse generale, l’assenza del lavoratore per adempiere alla somministrazione del vaccino sarà da considerarsi sempre giustificata non potendo il datore di lavoro contrapporsi alla decisione del lavoratore di tutelare la propria salute e quella della collettività