L'instaurazione di un contratto a termine soggiace a diverse limitazioni, tra cui la durata massima di 24 mesi (salvo particolari deroghe) e l'indicazione di specifiche motivazioni di legge che ne legittimino il ricorso.
Le disposizioni normative non obbligano all'indicazione delle motivazioni in caso di un primo contratto a termine, o proroghe dello stesso, di durata massima di 12 mesi.
Tuttavia, la recente sentenza n.794/2019 del Tribunale di Firenze, ha ritenuto illegittimo il ricorso a più contratti a termine acausali di un singolo lavoratore , poiché nel caso di specie riferiti a esigenze stabili e non eccezionali dell'azienda.
L'orientamento del Giudice, basato su un interpretazione della norma decisamente restrittiva, si fonda unicamente sui principi del Diritto Comunitario che ammettono il ricorso a tempo determinato solo per esigenze transitorie. Secondo tale lettura , i contratti a termine stipulati per esigenze ordinarie dell'azienda sarebbero soggetti alla nullità prevista dall'art.1418 del Codice Civile.
La sentenza introduce pertanto nuovi limiti e invita ad una maggiore prudenza in quanto secondo la stessa, anche nei casi ove la legge non obblighi all'indicazione della causale, il contratto dovrà fondarsi sempre su esigenze eccezionali da provare in caso di contenzioso.
