In relazione ai tempi di lavoro dei dipendenti, la normativa in questione è racchiusa nel D.lgs 66/2003 che identifica l'orario di lavoro come il tempo in cui il lavoratore è a disposizione del datore di lavoro nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni.
Il Decreto esclude in alcuni aspetti il personale direttivo, individuato nelle categorie dei Dirigenti e dei Quadri, in quanto per la peculiarità dell’attività esercitata caratterizzata da autonomia decisionale ed autodeterminazione dell'orario di lavoro, si discosta dallle altre categorie di lavoratori per le quali i caratteri della subordinazione sono maggiormente accentuati.
A Dirigenti e Quadri non si applicano le disposizioni degli art. 3, 4, 5, 7, 8, del D.lgs 66/2003, e gli stessi non sono pertanto obbligati al rispetto dell’orario di lavoro e quindi alla rilevazione delle loro presenze, se non per i fini relativi alla tutela della sicurezza e salute.
I medesimi non saranno quindi soggetti alle limitazioni relative all’orario massimo, ne potranno rivendicare compensi per prestazioni di lavoro straordinario per il lavoro svolto oltre il nornale orario di lavoro.
Il diritto al compenso per lavoro straordinario tuttavia potrebbe venir riconosciuto anche a tali categorie, nel caso la Contrattazione Collettiva o gli usi/accordi aziendali prevedano per le stesse una limitazione dell’orario di lavoro o qualora la prestazione lavorativa ecceda i limiti della ragionevolezza, in relazione alla tutela della salute costituzionalmente garantita.
