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Orario di lavoro del personale direttivo.

2020-05-18 22:48

Gabriele Mazzuoli

Orario di lavoro, Inquadramento contrattuale, Rapporti speciali, Quadri, Dirigenti,

In relazione ai tempi di lavoro dei dipendenti, la normativa in questione è racchiusa nel D.lgs 66/2003 che identifica l'orario di lavoro come il temp

In relazione ai tempi di lavoro dei dipendenti, la normativa in questione è racchiusa nel D.lgs 66/2003 che identifica l'orario di lavoro come il tempo in cui il lavoratore è a disposizione del datore di lavoro nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni.

Il Decreto esclude in alcuni aspetti il personale direttivo, individuato nelle categorie dei Dirigenti e dei Quadri, in quanto per la peculiarità dell’attività esercitata caratterizzata da autonomia decisionale ed autodeterminazione dell'orario di lavoro, si discosta dallle altre categorie di lavoratori per le quali i caratteri della subordinazione sono maggiormente accentuati.

A Dirigenti e Quadri non si applicano le disposizioni degli art. 3, 4, 5, 7, 8, del D.lgs 66/2003, e gli stessi non sono pertanto obbligati al rispetto dell’orario di lavoro e quindi alla rilevazione delle loro presenze, se non per i fini relativi alla tutela della sicurezza e salute.

I medesimi non saranno quindi soggetti alle limitazioni relative all’orario massimo, ne potranno rivendicare compensi per prestazioni di lavoro straordinario per il lavoro svolto oltre il nornale orario di lavoro.

Il diritto al compenso per lavoro straordinario tuttavia potrebbe venir riconosciuto anche a tali categorie, nel caso la Contrattazione Collettiva o gli usi/accordi aziendali prevedano per le stesse una limitazione dell’orario di lavoro o qualora la prestazione lavorativa ecceda i limiti della ragionevolezza, in relazione alla tutela della salute costituzionalmente garantita.

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Assenze per vaccino anti Covid Salvo il caso che la vaccinazione comporti degli effetti collaterali che impediscano l’attività lavorativa, quindi da trattarsi come malattia, i lavoratori che si assentino per l’effettuazione del vaccino saranno tenuti a giustificare l’assenza con ferie e permessi. Infatti, anche se il ricorso alla vaccinazione rappresenta un adempimento volontario di interesse generale, non è prevista una norma specifica che preveda degli specifici permessi per giustificare l’assenza del lavoratore che si sottopone alla somministrazione del vaccino. La normativa in questione prevede infatti solo nel caso che la vaccinazione sia disposta dal datore di lavoro l’equiparazione dell’assenza alle ore di effettivo lavoro. Il D.L. 41/2021 prevede altresì degli specifici permessi retribuiti per il personale scolastico mentre al di fuori di queste casistiche, al fine di evitare che i lavoratori debbano attingere al loro cassetto di ferie e permessi, le assenze dovranno essere regolamentate da specifici accordi aziendali. In ogni caso, in considerazione del fine di interesse generale, l’assenza del lavoratore per adempiere alla somministrazione del vaccino sarà da considerarsi sempre giustificata non potendo il datore di lavoro contrapporsi alla decisione del lavoratore di tutelare la propria salute e quella della collettività