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Luci ed ombre sull'obbligo del vaccino anti Covid.

2021-02-21 23:00

Gabriele Mazzuoli

Covid-19, Sicurezza sul lavoro,

Nell’ambito dell'obbligatorietà dei lavoratori di sottoporsi al vaccino anti Covid, a fianco delle disposizioni del cod. civile che nell’art. 2087 dan

Nell’ambito dell'obbligatorietà dei lavoratori di sottoporsi al vaccino anti Covid, a fianco delle disposizioni del cod. civile che nell’art. 2087 danno forza al datore di lavoro al fine di imporre “a norma di legge” il vaccino, se ne affiancano altre che ipotizzano le stesse conclusioni a seguito di altri obblighi di legge ai quali sono tenuti gli stessi lavoratori.

Le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro oltre ad obbligare il datore di lavoro ad adottare tutte le misure di tutela possibili, impongono ai lavoratori di prendersi cura della propria sicurezza e di quelli degli altri lavoratori. Ne consegue che sia da parte del datore di lavoro che dei lavoratori la misura di protezione per eccellenza, nel caso in specie, è quella di adottare la somministrazione del vaccino soddisfacendo così gli obblighi di entrambe le parti.

Il rifiuto al vaccino da parte del lavoratore comporterebbe pertanto una duplice inosservanza, sia quella nei confronti delle direttive del datore di lavoro che quella contraria alle disposizioni dell’art.20 del Testo Unico sulla sicurezza del lavoro, con le possibili conseguenze disciplinari.

La questione rimane comunque controversa in quanto va a comprimere alcune liberta individuali (anche se in epoca di pandemia molte sono state le libertà passate in secondo piano rispetto alla tutela della salute dei singoli e della collettività) e, in attesa di un intervento normativo chiarificatore, il tutto andrebbe gestito secondo principi di buona fede e correttezza.

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Assenze per vaccino anti Covid Salvo il caso che la vaccinazione comporti degli effetti collaterali che impediscano l’attività lavorativa, quindi da trattarsi come malattia, i lavoratori che si assentino per l’effettuazione del vaccino saranno tenuti a giustificare l’assenza con ferie e permessi. Infatti, anche se il ricorso alla vaccinazione rappresenta un adempimento volontario di interesse generale, non è prevista una norma specifica che preveda degli specifici permessi per giustificare l’assenza del lavoratore che si sottopone alla somministrazione del vaccino. La normativa in questione prevede infatti solo nel caso che la vaccinazione sia disposta dal datore di lavoro l’equiparazione dell’assenza alle ore di effettivo lavoro. Il D.L. 41/2021 prevede altresì degli specifici permessi retribuiti per il personale scolastico mentre al di fuori di queste casistiche, al fine di evitare che i lavoratori debbano attingere al loro cassetto di ferie e permessi, le assenze dovranno essere regolamentate da specifici accordi aziendali. In ogni caso, in considerazione del fine di interesse generale, l’assenza del lavoratore per adempiere alla somministrazione del vaccino sarà da considerarsi sempre giustificata non potendo il datore di lavoro contrapporsi alla decisione del lavoratore di tutelare la propria salute e quella della collettività