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Smart working e congedi Covid-19

2021-03-09 10:34

Gabriele Mazzuoli

Orario di lavoro, Covid-19, Lavoro agile,

Le ulteriori limitazioni imposte dall’ultimo Decreto Legge, che colloca buona parte delle regioni italiane in fascia arancione e rossa, hanno costrett

Le ulteriori limitazioni imposte dall’ultimo Decreto Legge, che colloca buona parte delle regioni italiane in fascia arancione e rossa, hanno costretto il governo ad adottare misure compensative per venire incontro ai lavoratori colpiti dall’inasprimento delle restrizioni.

In maniera analoga ai provvidenti riconosciuti ad inizio pandemia, i lavoratori con figli minori fino a 16 anni di età potranno chiedere lo svolgimento dell’attività lavorativa in maniera agile nel caso sia compatibile con le mansioni da loro svolte.

L’attività in smart working potrà essere concessa per tutto il periodo di sospensione delle attività scolastiche e comunque fino alla data del 30/06/2021. La modalità di lavoro agile potrà essere inoltre riconosciuta in caso di infezione da Covid-19 del figlio o nel caso per lo stesso venga disposta la quarantena.

Nei casi ove per la particolarità dell’attività esercitata non sia possibile il riconoscimento dello smart working, il lavoratore con figlio dì età inferiore a 14 anni potrà chiedere un congedo parentale Covid retributivo nella misura del 50% mentre per figli di età superiore, fino a16 anni, il congedo non sarà retribuito.

I lavoratori parasubordinati , quelli del settore sicurezza, soccorso medici e infermieri ecc. potranno richiedere un voucher baby sitting di € 100 settimanali da usufruire mediante libretto di famiglia.

Le suindicate misure sono alternative e utilizzabili da un solo genitore e pertanto nel caso un genitore fruisca di uno dei benefici l’altro, per il medesimo figlio, non potrà rivendicare nessuno dei menzionati diritti.

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Assenze per vaccino anti Covid Salvo il caso che la vaccinazione comporti degli effetti collaterali che impediscano l’attività lavorativa, quindi da trattarsi come malattia, i lavoratori che si assentino per l’effettuazione del vaccino saranno tenuti a giustificare l’assenza con ferie e permessi. Infatti, anche se il ricorso alla vaccinazione rappresenta un adempimento volontario di interesse generale, non è prevista una norma specifica che preveda degli specifici permessi per giustificare l’assenza del lavoratore che si sottopone alla somministrazione del vaccino. La normativa in questione prevede infatti solo nel caso che la vaccinazione sia disposta dal datore di lavoro l’equiparazione dell’assenza alle ore di effettivo lavoro. Il D.L. 41/2021 prevede altresì degli specifici permessi retribuiti per il personale scolastico mentre al di fuori di queste casistiche, al fine di evitare che i lavoratori debbano attingere al loro cassetto di ferie e permessi, le assenze dovranno essere regolamentate da specifici accordi aziendali. In ogni caso, in considerazione del fine di interesse generale, l’assenza del lavoratore per adempiere alla somministrazione del vaccino sarà da considerarsi sempre giustificata non potendo il datore di lavoro contrapporsi alla decisione del lavoratore di tutelare la propria salute e quella della collettività