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Trattamento dei dati biometrici dei lavoratori

2020-02-20 16:46

Gabriele Mazzuoli

Tutela della privacy, Organizzazione aziendale,

Il trattamento di dati sensibili del lavoratore, quali i dati biometrici può ritenersi giustificato solo in particolari casi.Infatti i dati genetici,

Il trattamento di dati sensibili del lavoratore, quali i dati biometrici può ritenersi giustificato solo in particolari casi.

Infatti i dati genetici, biometrici e relativi alla salute del lavoratore possono essere utilizzati solo alle condizioni dell’art.9 GDPR, conformemente alle misure di tutela previste dal Garante della privacy.

Ad esempio, salvo particolari eccezioni, è da considerarsi preclusa la possibilità di ricorrere alla rilevazione presenze tramite dati biometrici in quanto tale misura non risulta conforme ai principi di necessità e proporzionalità, la cui finalità può essere raggiunta con mezzi meno invasivi sulla privacy del lavoratore.

Diversamente, è stato ritenuto proporzionato l’uso dei dati biometrici per l’accesso ad aree, riservate, segrete o ad elevato rischio di incendio ed esplosione.

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Assenze per vaccino anti Covid Salvo il caso che la vaccinazione comporti degli effetti collaterali che impediscano l’attività lavorativa, quindi da trattarsi come malattia, i lavoratori che si assentino per l’effettuazione del vaccino saranno tenuti a giustificare l’assenza con ferie e permessi. Infatti, anche se il ricorso alla vaccinazione rappresenta un adempimento volontario di interesse generale, non è prevista una norma specifica che preveda degli specifici permessi per giustificare l’assenza del lavoratore che si sottopone alla somministrazione del vaccino. La normativa in questione prevede infatti solo nel caso che la vaccinazione sia disposta dal datore di lavoro l’equiparazione dell’assenza alle ore di effettivo lavoro. Il D.L. 41/2021 prevede altresì degli specifici permessi retribuiti per il personale scolastico mentre al di fuori di queste casistiche, al fine di evitare che i lavoratori debbano attingere al loro cassetto di ferie e permessi, le assenze dovranno essere regolamentate da specifici accordi aziendali. In ogni caso, in considerazione del fine di interesse generale, l’assenza del lavoratore per adempiere alla somministrazione del vaccino sarà da considerarsi sempre giustificata non potendo il datore di lavoro contrapporsi alla decisione del lavoratore di tutelare la propria salute e quella della collettività