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Consulenza del Lavoro - HR management

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Contratto di somministrazione

2020-01-20 17:18

Gabriele Mazzuoli

Rapporti speciali, Somministrazione di lavoro, Sicurezza sul lavoro,

L'azienda che intenda utilizzare lavoratori per un tempo limitato o che non voglia inserirli nel proprio organico, può provvedere a richiederli alle A

L'azienda che intenda utilizzare lavoratori per un tempo limitato o che non voglia inserirli nel proprio organico, può provvedere a richiederli alle Agenzie del Lavoro autorizzate, che provvederanno a fornirgli i lavoratori mediante un contratto di somministrazione.

La titolarità del rapporto rimarrà in capo all'Agenzia di somministrazione che dovrà sostenere tutti gli oneri relativi mentre l'azienda utilizzatrice dovrà corrispondere all'Agenzia il compenso per il servizio fornito.

Se pur tale forma risulta più onerosa rispetto al l'assunzione diretta, questa consente all’utilizzatore di beneficiare della prestazione lavorativa senza incorrere nelle obbligazioni relative ad un contratto di lavoro, che rimarrà però responsabile per le attività strettamente connesse allo svolgimento della prestazione lavorativa.

L’utilizzatore è infatti tenuto ad adottare tutte le misure di sicurezza indispensabili a tutelare il lavoratore o terzi soggetti da eventuali danni che possano derivare dallo svolgimento dell’attività lavorativa, in quanto titolare dei poteri di direzione e controllo. L’agenzia di somministrazione sarà sollevata da ogni responsabilità in merito, nel caso la stessa abbia trasferito all’utilizzatore gli obblighi formativi e informativi relativi alla sicurezza sul lavoro.

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Assenze per vaccino anti Covid Salvo il caso che la vaccinazione comporti degli effetti collaterali che impediscano l’attività lavorativa, quindi da trattarsi come malattia, i lavoratori che si assentino per l’effettuazione del vaccino saranno tenuti a giustificare l’assenza con ferie e permessi. Infatti, anche se il ricorso alla vaccinazione rappresenta un adempimento volontario di interesse generale, non è prevista una norma specifica che preveda degli specifici permessi per giustificare l’assenza del lavoratore che si sottopone alla somministrazione del vaccino. La normativa in questione prevede infatti solo nel caso che la vaccinazione sia disposta dal datore di lavoro l’equiparazione dell’assenza alle ore di effettivo lavoro. Il D.L. 41/2021 prevede altresì degli specifici permessi retribuiti per il personale scolastico mentre al di fuori di queste casistiche, al fine di evitare che i lavoratori debbano attingere al loro cassetto di ferie e permessi, le assenze dovranno essere regolamentate da specifici accordi aziendali. In ogni caso, in considerazione del fine di interesse generale, l’assenza del lavoratore per adempiere alla somministrazione del vaccino sarà da considerarsi sempre giustificata non potendo il datore di lavoro contrapporsi alla decisione del lavoratore di tutelare la propria salute e quella della collettività