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Proroga della cassa integrazione per chi non licenzia

2021-10-28 00:00

Gabriele Mazzuoli

Tutele previdenziali e assistenziali, Cassa integrazione, Cessazione del rapporto di lavoro,

Il D.L. 146/2021 ha disposto la possibilità di proroga della cassa integrazione per le piccole/medio aziende , rientranti nei settori dell’assegno ord

Il D.L. 146/2021 ha disposto la possibilità di proroga della cassa integrazione per le piccole/medio aziende , rientranti nei settori dell’assegno ordinario e cassa integrazione in deroga, per un periodo di ulteriori 13 settimane decorrenti dal 1° ottobre 2021 fino alla data del 31/12/2021. La proroga dell'integrazione salariale si riduce invece a 9 settimane per le aziende del settore tessile e della moda, comunque da utilizzare nel medesimo periodo di riferimento.
Le aziende che faranno richiesta degli ammortizzatori sociali in questione saranno tuttavia soggette alla proroga dei blocco dei licenziamenti, oramai terminato per la generalità delle aziende in data 31/10/2021, per tutta la durata del periodo di integrazione salariale.

Dalla data del 1° novembre 2021, pertanto, i datori di lavoro saranno liberi di scegliere se effettuare licenziamenti per motivi economici/produttivi o ricorrere all’ulteriore periodo di cassa integrazione causa Covid.

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Assenze per vaccino anti Covid Salvo il caso che la vaccinazione comporti degli effetti collaterali che impediscano l’attività lavorativa, quindi da trattarsi come malattia, i lavoratori che si assentino per l’effettuazione del vaccino saranno tenuti a giustificare l’assenza con ferie e permessi. Infatti, anche se il ricorso alla vaccinazione rappresenta un adempimento volontario di interesse generale, non è prevista una norma specifica che preveda degli specifici permessi per giustificare l’assenza del lavoratore che si sottopone alla somministrazione del vaccino. La normativa in questione prevede infatti solo nel caso che la vaccinazione sia disposta dal datore di lavoro l’equiparazione dell’assenza alle ore di effettivo lavoro. Il D.L. 41/2021 prevede altresì degli specifici permessi retribuiti per il personale scolastico mentre al di fuori di queste casistiche, al fine di evitare che i lavoratori debbano attingere al loro cassetto di ferie e permessi, le assenze dovranno essere regolamentate da specifici accordi aziendali. In ogni caso, in considerazione del fine di interesse generale, l’assenza del lavoratore per adempiere alla somministrazione del vaccino sarà da considerarsi sempre giustificata non potendo il datore di lavoro contrapporsi alla decisione del lavoratore di tutelare la propria salute e quella della collettività